L’attuale regime dei minimi è applicabile, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi (5 anni), esclusivamente alle persone fisiche che:
Il nuovo regime è applicabile alle seguenti condizioni:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
c) qualora l’attività sia il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore a € 30.000.
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito da tali soggetti è pari al 5%.
Ad esclusione delle sopraesposte novità a tale regime si applicano tutte le regole che disciplinano il regime dei minimi.
Verifiche da fare al 1° gennaio 2012
Secondo quanto previsto dall’art. 27 comma 1 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 le nuove norme si applicano “[…] a partire dal 1° gennaio 2012 […] ”.
Alla luce delle novità portate dalla Manovra Estiva 2011, tutti i contribuenti che ora applicano il regime dei minimi (o che volevano accedervi l’anno prossimo) al 1° gennaio 2012 dovranno verificare di possedere gli ulteriori nuovi requisiti per poter continuare ad operare con le stesse agevolazioni utilizzate fino al 31.12.2011 (con l’aggiunta della tassazione ridotta al 5%).
Probabilmente una buona percentuale di contribuenti minimi che dovrà fuoriuscire dal regime sarà costituita da soggetti che svolgono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo avente i requisiti previsti dalla legge n. 244/2077 che è però iniziata prima del 31 dicembre 2007.
Altre percentuali importanti di contribuenti minimi che dovranno dire addio al regime ad imposta sostitutiva sarà rappresentato da soggetti che, pur avendo iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007:
Regime degli “ex minimi”
Ai soggetti che avendo i requisiti per aderire al regime dei minimi non possono accedervi sulla base delle nuove condizioni sopra descritte ovvero ne fuoriescono, il Legislatore riserva comunque un regime contabile semplificato.
Le agevolazioni del regime degli “ex minimi” consistono in:
Per le regole di tassazione del nuovo “regime degli ex minimi” il testo di legge contenuto nella manovra estiva 2011 non dice alcunché.
Si sottolinea, quindi, che:
Per i predetti soggetti è prevista la decadenza dal “regime semplificato” con effetto dall’anno successivo nel caso in cui venga meno una delle condizioni di cui al comma 96 dell’art. 1 Legge n. 244/2077 (conseguimento di ricavi /compensi superiori a € 30.000, ammontare degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore a € 15.000, ecc.) ovvero si verifichi una delle condizioni di cui al comma 99 del citato art. 1 (applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una società di persone o associazione professionale, ecc.).
Agli stessi soggetti è comunque consentito di optare per l’applicazione del regime ordinario.
L’opzione ha validità minima di almeno un triennio, dopo di che ha validità annuale a seguito della concreta applicazione della stessa.
Le modalità attuative del nuovo regime sono demandate ad appositi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
(fonte: Fiscal-focus)