Da adesso in poi – La situazione cambia con l’art.2 del D.L. 20 giugno 2012, n. 79: se il contratto di locazione o di comodato è soggetto a registrazione in termine fisso, è cancellato l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza. Ma tale obbligo era già reso inconsistente con l’articolo 3, comma 3, D.Lgs. 23/2011, il quale dispone che «la registrazione del contratto di locazione assorbe tutti gli ulteriori obblighi di comunicazione»: compreso quindi, anche quello di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Contratti di locazione in termine fisso – Si ricorda che ai sensi del D.P.R. 131/1986 sono soggetti a registrazione in termine fisso tutti i contratti di locazione verbali o scritti, ad esclusione delle locazioni di immobili (non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata) di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno. Una precisazione d’obbligo è quella sui contratti di comodato di immobili: sono infatti soggetti a registrazione in termine fisso quelli stipulati per iscritto, mentre quelli stipulati verbalmente non necessitano di registrazione.
Come avverrà ora la registrazione? – L’Agenzia delle Entrate insieme al Ministero dell’Interno (con il quale ha predisposto specifiche intese) individuerà tra le informazioni da essa acquisite al momento della registrazione del contratto di affitto o comodato, quelle da trasferire al Ministero in via telematica. Se però un fabbricato viene messo a disposizione con contratto non soggetto a registrazione in termine fisso, ci sarà la necessità di comunicare comunque alle autorità: tale comunicazione potrà essere effettuata inviando un modulo informatico che sarà adottato entro 90 giorni a partire dal 20 Giugno. Un analogo obbligo di comunicazione (derivante da una normativa del 1998), permarrà però quando ad occupare l’immobile sia un cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione.
(Fonte: Fiscal Focus)