La comunicazione “antiterrorismo” – Il Ministero dell’Interno con una nota del 31 maggio 2011 è intervenuto sull’abrogazione della comunicazione antiterrorismo relativa ai dati dei locatari e dei cessionari a seguito delle recenti disposizioni in materia di federalismo fiscale e in materia economica, e a tal proposito il Ministero ha ricordato alle Questure i casi nei quali viene meno l’obbligo di invio della comunicazione.
Il Decreto sul federalismo municipale (D. Lgs. n. 23/2011) all’art. 3, nell’introdurre la nuova cedolare secca sugli affitti, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione assorbe, l’obbligo della comunicazione all’autorità locale della Polizia di Stato della cessione di un fabbricato o parte di esso (art. 12 D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191). Inoltre, l’art. 5, commi 1, lettera d) e 4 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.
L’abrogazione della comunicazione – A partire dal 7 aprile 2011, per quanto riguarda i contratti di locazione registrati, e a decorrere dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 70/2011) per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati, nel confronti del soggetto che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita, viene meno l’obbligo di inviare la predetta comunicazione alla autorità locale di Polizia di Stato, e viene meno l’applicazione della sanzione amministrativa concernente il mancato invio della stessa.
Tale obbligo rimane invece per le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti o professioni.
Così pure rimane l’obbligo per i contratti di locazione non soggetti a registrazione obbligatoria, ossia quelli di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno.
(Fonte: Fiscal-Focus)