La Regione Lombardia con la LR 27/2015 ha regolamentato la materia del “turismo e attrattività del territorio”, al fine di valorizzare e promuovere l’accessibilità alle strutture ed ai servizi turistici, garantendo però il rispetto dello stesso.
In particolare la norma definisce cosa si intende per “strutture alberghiere” e “strutture non alberghiere” e quali sono le relative caratteristiche e requisiti.
L’art. 39, comma 1, della stessa legge prevede che per l’esercizio di tali attività è necessaria una preventiva segnalazione al Comune competente per territorio:
Per essere chiari: questo adempimento è a carico anche e soprattutto di soggetti privati, come ad esempio la persona che affitta la cascina per l’estate o il capodanno.
Mentre nessun adempimento viene richiesto per la classica locazione a lungo termine (abitativa o commerciale).
In caso di avvio di una attività ricettiva alberghiera o non alberghiera, nonché in caso di utilizzo e pubblicizzazione (es. tramite internet) di una delle denominazioni sopra indicate, senza la preventiva segnalazione al Comune, si applica una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro.
Segnaliamo che la Guardia di Finanza effettua sempre più spesso controlli incrociati, per esempio visitando pagine Facebook o simili.
Inoltre, sempre a livello di sanzioni, si aggiungono quelle applicabili in caso di mancata registrazione e tassazione dell’eventuale effettiva locazione: