In tema di credito IVA il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (convertito nella legge n. 225/2016) ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione (visto di conformità).
Se il rimborso del credito IVA supera i 30.000 euro, il contribuente resta obbligato a richiedere il visto di conformità crediti IVA o la prestazione di garanzia, ma solo se non rientra tra i soggetti considerati a rischio. Secondo l’Agenzia Entrate (circolare n. 33/E/2016) sono esentati dal richiedere la garanzia i contribuenti che hanno soddisfatto interamente, anche attraverso la definizione agevolata, avvisi d’accertamento o rettifiche notificate nei 2 anni precedenti alla domanda di rimborso IVA.
L’innalzamento del limite non ha però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2016), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi dal 16 marzo 2017).
Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l’utilizzo dell’home banking.
Chi avesse maturato nel 2015 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2016, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2015) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2016, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2016.