Nonostante la normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 limiti l’utilizzo dei contanti alla soglia di 999,99 euro, può capitare che i soggetti “privati” (ossia che agiscono al di fuori dell’ambito commerciale o professionale) movimentino importi sopra tale limite.
Si potrebbe ritenere che le disposizioni in tema di circolazione del contante siano riferite esclusivamente ai soggetti che operano nell’ambito dell’attività d’impresa.
Tale convinzione è assolutamente errata e deve essere smentita: anche la cessione di 1.500 euro in contanti da parte di un padre al figlio universitario per finanziare i suoi studi rappresenta infatti una violazione in tema di circolazione del contante.
Per i motivi appena esposti, dunque, un privato che intende cedere un quadro per un importo pari a 4.000 euro non può ricevere il pagamento in contanti, ma potrà accettare esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili.
Stesso dicasi nel caso in cui siano poste in essere altre cessioni tra privati (si pensi, a tal proposito, alla vendita di auto usate o di mobili di particolare valore).
Deve infine essere ricordato che a violare le disposizioni in tema di circolazione del contante (e ad essere passibili di sanzione) sono sia l’acquirente che il venditore. In nessun caso, quindi, il soggetto che ha venduto il quadro potrà dichiarare che si è limitato ad accettare il pagamento proposto dall’acquirente.
Se da un lato è vero che la cessione integra una violazione delle disposizioni in tema di circolazione del contante, dall’altro lato è sicuramente lecita la detenzione in casa di somme, anche di importo superiore a 999,99 euro.
Ben potrà quindi, un pensionato, tenere in casa 1.500 euro per eventuali imprevisti, così come un privato potrà lasciare nella sua cassaforte 2.000 euro che derivano da cessione, a soggetti diversi, di alcuni vecchi mobili di casa.
Non rappresenterà inoltre una violazione in tema di circolazione del contante il deposito in banca delle suddette somme.
Se un lavoratore dipendente, nel suo tempo libero, effettua delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale nei confronti di alcune imprese e accumula 1.200 euro, le stesse potranno essere tranquillamente versate in banca senza che sia violata alcuna disposizione.
Occorrerà tuttavia prestare particolare attenzione ai versamenti ripetuti nel tempo o di importo particolarmente rilevante.
Si pensi, a tal proposito, a un dipendente pubblico che versa in banca, ogni settimana, 2.000 euro. In questo caso, sicuramente, non sta violando alcuna disposizione in tema di circolazione del contante, ma la banca potrà sospettare che siano state poste in essere delle operazioni di riciclaggio e potrebbe quindi inviare una segnalazione dell’operazione sospetta. Si ricorda, a tal proposito, che la segnalazione dell’operazione sospetta è cosa ben diversa dalla comunicazione per le operazioni in contanti ultra-soglia.
L’obbligo di comunicazione attiene alle notizie di infrazioni ottenute “in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività”. Per tali motivi, il professionista che viene a conoscenza di una violazione delle norme in tema di circolazione del contante durante un incontro tra amici, non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione.
(Fonte: Fiscal Focus)