Abbiamo già illustrato lo strano modo di calcolare il saldo IMU su abitazioni principali per l’anno 2013, il cui calcolo e versamento è stato posticipato al 16 gennaio 2014.
Oltre la complessità dei calcoli è probabile che gli importi realmente da pagare risulteranno veramente irrisori e dunque non dovuti.
Vediamo insieme il perché.
Ebbene sono le recenti novità del Fisco, però, a far inceppare molti mini-pagamenti.
- Sotto i 12 euro i versamenti sono azzerati, e i Comuni possono decidere nei propri regolamenti solamente di incrementare tale soglia.
- Dal 1° luglio dell’anno scorso, poi, non è possibile inviare cartelle ai contribuenti che sono debitori di una somma inferiore a 30 euro (lo prevede l’articolo 3, comma 10 del “decreto fiscale” del Governo Monti, Dl 16/2012), per cui anche le amministrazioni che vorranno raccogliere le somme avranno spesso le armi spuntate.
Attenzione: il Comunicato Stampa 13 gennaio 2014 del Dipartimento delle Finanze che contiene risposte in merito alla c.d. “mini-Imu” ai punti 3) e 4) riporta:
3) L’importo minimo deve intendersi riferito all’importo complessivamente dovuto, determinato cioè in riferimento a tutti gli immobili situati nell’ambito dello stesso comune?
Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.
4) In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è l’importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?
L’importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal D.L. n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l’anno 2014 non abbia l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D.L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)