La legge di Stabilità 2016 prevede l’eliminazione di tutte le disposizioni correlate al regime di indeducibilità dei costi sostenuti nell’ambito delle transazioni economiche e commerciali intercorse con soggetti residenti in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato (c.d. costi black-list).
In particolare, l’art. 1, comma 142, lett. a), della legge di Stabilità del 2016 prevede l’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’art. 110 art. 110, D.P.R. n. 917/1986.
A partire dal 2016 i costi black list potranno essere dedotti normalmente in base alle norme generali sui componenti del reddito d’impresa sanciti dall’art. 109, D.P.R. n. 917/1986, a mente del quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le norme del Tuir non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza.
Tuttavia, sempre per espressa disposizione normativa, i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Si ricorda che, alla stregua degli altri costi d’impresa, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:
Sarà anche eliminato l’obbligo di evidenziare nel modello Unico l’importo delle spese sostenute.
In precedenza, infatti, gli elementi negativi di reddito sostenuti andavano comunque indicati nella dichiarazione tra le variazioni fiscali del quadro RF nel rigo: “spese e altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato”, come previsto dall’art. 110, comma 11, ultimo periodo, D.P.R. n. 917/1986.