2.5 Trasferimento di immobili
Così come accennato a proposito della costruzione di immobili, anche in caso di cessione degli stessi, la condizione per assoggettare a Iva tali operazioni è che si deve trattare di operazioni poste in essere da soggetti Iva.
A tal fine, va ricordato che tra le operazioni imponibili ai fini Iva rientrano anche quelle derivanti da atti della Pubblica Amministrazione per motivi di interesse generale, quali l’espropriazione e la requisizione, mentre non vi rientrano gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca), nonché le cessioni di terreni non edificabili (agricoli e non agricoli).
Di seguito, si riporta una tabella che riassume le diverse situazioni che possono incontrarsi:
Soggetto cedente | Trattamento ai fini Iva |
Impresa che: – Costruisce per vendere – Realizza interventi di restauro e di ristrutturazione – Acquista per rivendere (società immobiliare) |
Operazione soggetta a Iva |
Altra impresa (immobiliari di gestione) per cessione di case di abitazioni | Operazione esente Iva (articolo 10, n. 8-bis) |
Soggetto privato | Operazione non soggetta a Iva (fuori dal campo di applicazione dell’imposta) |
Dal punto di vista oggettivo, va ricordato che sono considerate cessioni e quindi sono soggette a Iva:
Di seguito si riporta il trattamento, ai fini Iva, delle cessioni delle seguenti tipologie di immobili:
2.5.1 Cessioni di case di abitazione (di lusso, non di lusso e assimilate)
A differenza di quanto detto in caso di costruzione, per la cessione, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, non è necessario che si verifichino i requisiti “Tupini”.
Nel caso di cessione di case di abitazione non ultimate, deve permanere l’originaria destinazione dell’immobile stesso (destinazione della casa ad abitazione non di lusso), come risultante dalla licenza edilizia.
Invece, in caso di modifica della destinazione originaria, l’acquirente deve versare la differenza d’imposta al momento della cessione(97).
2.5.1.1 Prima casa
L’acquisto di un immobile non di lusso “prima casa” sconta l’aliquota Iva del 4%.
Per l’applicazione dell’aliquota agevolata, l’acquirente deve dichiarare nell’atto definitivo di acquisto dell’immobile di essere in possesso dei requisiti per la prima casa.
Tale dichiarazione costituisce un vero e proprio obbligo a pena di decadenza dalle agevolazioni(98). Se l’acquirente, pur avendone i requisiti, non ha potuto richiedere l’agevolazione nell’atto di trasferimento (ad esempio, perché il trasferimento è avvenuto con atto giudiziario a seguito di aggiudicazione ad asta fallimentare), può chiederla entro un anno direttamente all’Agenzia delle Entrate con apposita dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti e può chiedere il rimborso dell’eventuale imposta pagata in più(99).
E’ possibile richiedere l’agevolazione anche in sede di stipula del contratto preliminare di vendita, stipulato ai sensi dell’articolo 1351 c.c., con riferimento al momento in cui la cessione verrà effettuata.
Il preliminare deve essere redatto in forma scritta. Se i presupposti per usufruire delle agevolazioni non si verificano, la sanzione per dichiarazione mendace in capo all’acquirente non si applica qualora la mendacità della dichiarazione resa in sede di preliminare derivi da eventi successivi, non dipendente dalla volontà dell’acquirente (ad esempio, acquisto di immobile “mortis causa” – per successione)(100).
Inoltre, se l’acquirente alla data di stipula del contratto preliminare non è in possesso dei requisiti “prima casa” ma li acquisisce prima del rogito di compravendita, può usufruire dell’aliquota agevolata sia per le fatture da emettere che per quelle già emesse, anche se è passato oltre un anno dalla loro emissione.
In tale caso, le variazioni di aliquote determinate da condizioni soggettive prima non possedute non ricadono nel limite temporale di rettifica di cui all’articolo 26 del Dpr n. 633/1972.
Se vengono pagati acconti e successivamente il contribuente acquisisce i requisiti prima casa, le fatture già emesse con aliquota superiore possono essere rettificate con nota di variazione in diminuzione anche se è trascorso più di un anno(101).
Si decade dall’agevolazione in caso di:
Tale decadenza è sanzionata con il versamento:
Ciò che è importante notare è che:
2.5.1.2 Pertinenze “prima casa”
Le agevolazioni per la prima casa (e quindi l’aliquota Iva del 4%) spettano anche per l’acquisto, anche con atto separato, di pertinenze, limitatamente a una sola per categoria di esse:
Si applica l’aliquota del 10% nel caso in cui, invece, la pertinenza è a servizio di un fabbricato “Tupini” non prima casa.
2.5.1.3 Abitazioni non di lusso
Si applica l’aliquota Iva del 10% per le abitazioni:
In altre parole, per le abitazioni non di lusso si applica l’aliquota del 10% se non si verificano le condizioni per la “prima casa”.
L’aliquota del 10% si applica anche alla cessione di case di villeggiatura (seconde case) purché trattasi di abitazioni non di lusso.
Come anche l’aliquota agevolata spetta anche in caso di cessione da parte di impresa costruttrice di casa di abitazione non ultimata, a condizione che permanga l’originaria destinazione risultante dalla licenza di costruzione(102).
2.5.1.4 Fabbricati assimilati alle abitazioni non di lusso
Come già detto in precedenza, si tratta di fabbricati idonei a ospitare collettività, previsti dall’articolo 1, legge n. 659/1961.
A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria:
Per la cessione di tali fabbricati si applica l’aliquota Iva del 10%.
2.5.1.5 Abitazioni di lusso
A prescindere dal tipo di abitazione o dal soggetto che acquista o vende l’immobile, i fabbricati di lusso scontano l’aliquota Iva ordinaria del 21%.
2.5.2 Cessione di fabbricati adibiti ad abitazione e non (negozi, uffici, eccetera)
Nel caso di cessione di fabbricati porzioni di fabbricati (si tratta di complessi immobiliari costituiti sia da unità a destinazione abitativa che a destinazione diversa da quella abitativa), le aliquote applicabili variano a seconda che l’impresa cedente sia:
2.5.2.1 Cessione da parte di impresa costruttrice
In tal caso, si applica l’aliquota Iva del 10% a condizione che si tratti di fabbricati o porzioni di fabbricati che hanno i requisiti “Tupini”.
Non si applica l’aliquota agevolata alla cessione della parte di complesso edilizio destinata interamente a ufficio, quando, pur essendovi nel fabbricato una parte destinata a uso abitazione, non sono rispettati i criteri della legge “Tupini”(103).
2.5.2.2 Cessione da parte di impresa che ha effettuato una ristrutturazione
Anche in tal caso, si applica l’aliquota Iva del 10%.
Si deve trattare di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche privi dei requisiti “Tupini”, purché siano stati effettuati interventi di recupero.
Gli interventi ammessi sono quelli di cui all’articolo 31, comma 1, lettere c) e d), legge n. 457/1978 (trasfusi nell’articolo 3, lettere c) e d), legge n. 380/2001) e cioè:
Il tipo di intervento lo si può anche desumere dall’autorizzazione amministrativa comunale (DIA, concessione edilizia ecc.)
2.5.2.3 Cessione da parte di impresa immobiliare
Anzitutto è bene precisare che con il termine di “impresa immobiliare” si intendono le imprese di pura compravendita immobiliare (non quelle di costruzione o che effettuano interventi di ristrutturazione).
In quest’ultimo caso, l’aliquota Iva è quella ordinaria del 21%.
E’ possibile applicare l’aliquota agevolata (4% o 10%) solo se si tratta di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati totalmente destinate a uso abitativo, non di lusso.
2.5.3 Cessione di costruzioni rurali
Le aliquote Iva applicabili alle cessioni di costruzioni rurali variano a seconda che si tratti di:
Per applicare l’aliquota Iva agevolata del 4%, è necessario che le costruzioni:
Non è richiesto il possesso dei requisiti “prima casa”.
Pertanto, l’aliquota del 21% si applica alle costruzioni rurali:
2.5.4 Cessione di immobili strumentali
La cessione di immobili strumentali da parte di qualsiasi soggetto sconta l’aliquota Iva ordinaria del 21%.
Inoltre, è soggetta a Iva anche la cessione da parte di una società a terzi di un immobile strumentale acquistato presso un privato, quindi senza il diritto alla detrazione della relativa imposta(104).
2.5.5 Cessione di immobili vincolati
La cessione di immobili vincolati ai sensi del Dlgs 22/1/2004, n. 42 (già Dlgs 29/10/1999, n. 490), è soggetta ad aliquota Iva ordinaria del 21%.
Fino al 30/9/1997, tali immobili, per compensare l’esistenza di limitazioni e vincoli a qualsiasi modifica, godevano dell’aliquota del 16%.
2.5.6 Cessione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
Tale operazione è assoggettata a Iva con aliquota agevolata del 10%.
Va ricordato che, a partire dal 10 dicembre 2000, non sono rilevanti ai fini Iva (scontano solo l’imposta di registro in misura fissa) le cessioni di terreni edificabili e di opere di urbanizzazione nei confronti dei Comuni a scomputo totale o parziale della quota di contributo per gli oneri di urbanizzazione oppure in esecuzione di convenzioni di lottizzazione(105).
2.5.7 Cessione di terreni
Un ultimo accenno va fatto al trattamento, ai fini Iva, della cessione di terreni.
La disciplina, in tal caso, varia a seconda che si tratti di:
2.5.7.1 Cessione di terreni edificabili
Si applica l’aliquota Iva ordinaria del 21%.
Per la qualificazione di un terreno come suscettibile di utilizzazione edificatoria, non è sufficiente che esso sia inserito nel piano regolatore generale del Comune, ma è necessario che sia incluso sia nei piani particolareggiati che in quelli di attuazione(106).
La destinazione edificatoria va accertata in base alle disposizioni degli strumenti urbanistici e non all’edificabilità effettiva(107).
Si ricorda, comunque, che sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva le assegnazioni di aree edificabili effettuate dal Comune e acquisite mediante esproprio, in quanto non sono considerate svolte nell’esercizio di attività commerciale ma istituzionale dell’ente(108).
2.5.7.2 Cessione di terreni non edificabili
Si tratta di terreni non agricoli non suscettibili di utilizzazione edificatoria in base a leggi dello Stato e delle Regioni o comunque di strumenti urbanistici generali o particolareggiati.
In tal caso le operazioni sono escluse da Iva.
2.5.7.3 Cessione di terreni agricoli
Anche queste operazioni sono escluse da Iva. Per esse si applica la sola imposta proporzionale di registro.
2.5.8 Autoconsumo
Nel caso si destinazione di immobili al consumo personale da parte del soggetto d’imposta (imprenditore edile), le aliquote applicabili sono le seguenti:
2.5.9 Assegnazione di abitazioni ai soci di cooperative edilizie e consorzi
Anche in tale caso, le aliquote applicabili variano a seconda che si tratti di:
In tutte e tre le ipotesi, l’Iva si applica su una percentuale del prezzo dell’abitazione:
Infatti, la base imponibile è pari:
2.5.10 Assegnazione di abitazioni ai soci si società di capitali
Si ricorda che le assegnazioni di immobili a qualunque titolo (liquidazione del patrimonio sociale, rimborso per recesso del socio, eccetera) effettuate da società di capitali ai propri soci sono assoggettate a Iva con aliquota del 21% a prescindere dall’attività svolta dalla società.
NOTE:
(Fonte: Fisco Oggi)