E’ stato pubblicato dal Dipartimento delle Finanze il decreto che fissa le modalità operative di funzionamento del nuovo regime di applicazione dell’IVA “per cassa”.
L’opzione per la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (ossia seguendo i pagamenti delle relative fatture) avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. A stabilirlo è l’art. 8 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 ottobre 2012, attuativo di quanto disposto dal DL 83/2012.
In base a tale opzione, le cui modalità di esercizio saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, è possibile differire l’esigibilità (=addebito nella propria liquidazione Iva) dell’imposta relativa alle operazioni rese nei confronti di altri soggetti IVA al momento dell’incasso dei relativi corrispettivi da parte dei cessionari o committenti. Parallelamente, per i soggetti che optano per l’adozione del regime, è previsto il rinvio della detraibilità dell’imposta afferente i beni ed i servizi acquistati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi ai fornitori.
I cessionari o committenti che acquistano beni o servizi da soggetti che applicano l’IVA per cassa possono detrarre l’IVA afferente i beni e servizi acquistati già al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.
La disciplina si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni; la Relazione illustrativa al decreto chiarisce che, nel calcolo del volume d’affari, vanno considerate sia le operazioni che vengono assoggettate al regime dell’IVA per cassa sia le operazioni escluse da tale regime (ad esempio, operazioni soggette ad IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile).
Poiché il regime riguarda, in via di principio, l’intera attività realizzata dai soggetti interessati, l’opzione per il regime ha effetto per tutte le operazioni eseguite, tranne per quelle espressamente escluse. Fra queste ultime sono comprese le operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’IVA quali, ad esempio, i produttori agricoli ex art. 34 del DPR n. 633/72 o le agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter.
Qualora il volume d’affari superi, nel corso dell’anno, la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esce dal regime dell’IVA per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’IVA a partire dal mese successivo (e non dalla prima operazione successiva) a quello in cui la soglia è stata superata.
Altro aspetto dubbio riguardava la previsione che sulle fatture emesse in base al sistema dell’IVA per cassa deve risultare, tramite una specifica annotazione sulla fattura, che è stata adottata la speciale disciplina. La norma non precisa quali siano le conseguenze della mancanza di tale annotazione; la Relazione al decreto chiarisce che trattasi, ai fini sanzionatori, di violazione formale.
A livello operativo è del tutto evidente che il contribuente deve tenere una “prima nota” degli incassi e pagamenti, proprio come se fosse in contabilità ordinaria, con tutti gli oneri che ne conseguono.
(Fonte: Eutekne.info)