Sempre più spesso troviamo sulle fatture dei servizi di telefonia l’indicazione di “Iva assolta all’origine ex art. 74 c.1 Dpr 633/72” per i servizi prepagati o a canone fisso.
Purtroppo capita di frequente che tale indicazione (corretta) sia riportata solamente nelle note, mentre nella parte relativa al dettaglio delle imposte gli stessi importi vengano indicati con l’aliquota Iva del 22%.
L’azienda telefonica si giustifica con la dicitura “fatturazione su richiesta del cliente, ai sensi dell’art. 4 c. 1 del DM 24/10/200, n. 366“.
L’articolo 74, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, disciplina le particolari modalità di applicazione dell’Iva nel settore delle telecomunicazioni secondo il cosiddetto sistema monofase. Tale regime speciale è diretto a semplificare l’applicazione dell’imposta, prevedendone l’assolvimento in capo al solo soggetto che si trova “a monte” della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall’utente, con la conseguenza che le successive operazioni sono considerate fuori del campo di applicazione dell’Iva.
La prassi seguita dagli operatori telefonici, come ha avuto modo di specificare la stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 140/E/2004, è dettata dal disposto dell’articolo 4, comma 1, del D.M. n. 366/2000, il quale prevede che, per le operazioni ex articolo 74, comma 1, lett. d), del D.P.R. 633/1972, nei documenti fiscali, l’Iva non debba essere indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti o professioni utilizzatori del servizio.
Dal tenore letterale della norma si evince, quindi, che l’indicazione separata dell’imposta può essere effettuata solo dal titolare della concessione, previa richiesta della fattura da parte degli utilizzatori del servizio – soggetti passivi Iva (imprese ed esercenti arti e professioni); in tutte le altre ipotesi, invece, l’imposta non dovrà essere indicata.
In ogni caso per tali tipologie di addebito l’Iva non è mai deducibile, ma va registrata “fuori campo Iva”.
(fonte: ecnews.it)