L’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’IRAP, non si ha in generale nelle imprese familiari qualora l’unico collaboratore svolga mansioni di segreteria ovvero generiche o meramente esecutive.
Così ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione n. 17429 depositata il 30/08/2016.
I Giudici hanno ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione in capo a un agente di commercio, ritenendo “non eccedenti il minimo indispensabile” i beni strumentali dei quali questi si era avvalso per l’esercizio dell’attività.
La Suprema Corte, richiamando la sentenza a Sezioni Unite n. 9451/2016, ha affermato che, nel caso in cui ci si avvalga di un collaboratore familiare, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell’attività da questi svolta.
Pertanto, ove il partecipante all’impresa familiare espleti “mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (…) generico”, l’impresa stessa non è soggetta IRAP, se difettano ulteriori indici di autonoma organizzazione.
Nell’ordinanza in commento viene altresì confermato che il principio afferente all’impiego di personale, enunciato dalle Sezioni Unite con specifico riferimento ai lavoratori autonomi, è applicabile anche ai “piccoli” imprenditori.
Risulta dunque superato il principio generico di assoggettabilità Irap dell’impresa familiare espresso, da ultimo, dalla precedente sentenza n. 12616/2016.
(Fonte: Eutekne.info)