Il decreto “dignità” (DL n. 87/2018) prevede il recupero dell’iper-ammortamento in caso di cessione dei beni agevolati nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione, dovendo quindi “restituire” le quote di maggiorazione già dedotte.
Tale nuova disposizione riguarda soltanto gli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto), senza quindi alcun effetto retroattivo.
Il recupero, secondo la nuova disposizione, avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso (o la delocalizzazione) degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La nuova disposizione riguarda, per espressa previsione, solo gli iper-ammortamenti, per cui in caso di cessione di beni oggetto di super-ammortamento continua a non essere prevista la restituzione, ma soltanto l’impossibilità di continuare a fruire dell’agevolazione.
Il nuovo meccanismo di recupero a tassazione non si applica, inoltre, nel caso in cui la cessione del bene sia accompagnata dalla sostituzione dello stesso.
(fonte: eutekne.info)