Dal 1° luglio 2019 i commercianti che effettuano vendite dirette a consumatori finali dovranno effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’obbligo scatta dal 1.07.2019 per i contribuenti che nell’anno 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti.
Il volume d’affari è quello complessivo del contribuente e non solo quello realizzato mediante la vendita al minuto; quindi anche un modesto spaccio aziendale di un’impresa media o grande comporta l’obbligo dello strumento per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Da quando scatta questo obbligo, l’unica documentazione fiscale prevista è la fattura elettronica, oppure i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente. Infatti, pare non sia più possibile emettere la ricevuta fiscale e l’unica alternativa è la fattura elettronica; quindi la documentazione è rappresentata o dai corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente o dalla fattura elettronica.
Dal momento in cui si osserva la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene meno l’obbligo della tenuta del registro dei corrispettivi.
La memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi dovrà avvenire tramite registratori di cassa collegati con il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate; non è ammessa una procedura manuale di invio al sistema.
Per l’acquisto o l’adattamento di un registratore di cassa di nuova generazione usato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica degli scontrini, lo Stato offre un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Con la risoluzione n. 33/2019 dell’1 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta. Il codice da indicare nel modello F24 è il numero 6899, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
(fonte: ratio.it)