Dal 1° gennaio 2010, i criteri della territorialità delle prestazioni di servizi seguono le seguenti regole:
In determinati casi diventa perciò opportuno farsi rilasciare un’autocertificazione dal Committente per farsi attestare la sua qualità di impresa o di privato (oppure riscontrare la presenza, per l’operatore economico, nel registro Vies); anche se, per determinate operazione, è necessario valutare le deroghe al criterio generale della rilevanza Iva nel Paese del Committente.
Da quanto accennato, si deduce che se un’impresa italiana (IT) effettua servizi di riparazione per un’impresa dell’Unione europea e il bene riparato rimane in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2010 IT1 fatturerà questi servizi al committente europeo fuori campo IVA art. 7-ter del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto il soggetto committente è un soggetto passivo in un altro stato membro dell’Unione europea (in concreto, dalla data predetta, tra l’altro, non è più rilevante che il bene, sul quale è stato effettuato il servizio, rimanga in Italia o meno).
Per completezza, si ritiene opportuno precisare che se il soggetto prestatore del servizio è un soggetto passivo Iva italiano (autoriparatore, carrozziere, gommista, officina autorizzata e simili) e il cliente soggetto committente dell’Unione europea – non italiano – rientra tra i soggetti Iva (es.: riparazione auto di proprietà di un’impresa francese) l’operazione si deve considerare non soggetta a tributo ai sensi dell’art. 7-ter del decreto Iva, ma da riepilogare negli elenchi Intrastat (modello Intra-2-quater).
Se, invece, il soggetto prestatore del servizio è sempre un soggetto passivo Iva italiano (e, quindi, come nel caso precedente: autoriparatore, carrozziere, gommista, officina autorizzata e simili) e il cliente soggetto committente estero risiede in un Paese non dell’Unione europea (Svizzera, Usa, ecc.), ma rientra tra i soggetti Iva (es.: riparazione auto di proprietà di un’impresa svizzera) l’operazione si deve ritenere non soggetta a tributo ai sensi dell’art. 7-ter del decreto Iva, ed, inoltre, in questa ipotesi, non deve costituire oggetto di riepilogo negli elenchi Intrastat.
(fonte: Fiscal-focus)