Il Decreto Legislativo, 9 ottobre 2002 n. 231, in vigore fin dal 7 novembre 2002, dispone che nell’ambito di una transazione commerciale chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo ha diritto alla produzione automatica degli interessi di mora.
Riguarda tutti i tipi di soggetti (imprese, società, professionisti) con la sola esclusione dei rapporti con clienti privati.
Gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza la c.d. costituzione in mora del debitore (intimazione di pagamento).
Se il termine per il pagamento non è previsto dal contratto, gli interessi decorrono:
Il tasso di interesse da applicare (art. 5 comma 1 del D. Lgs 231/2002) è pari al tasso praticato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazione di rifinanziamento maggiorato del 9% per le cessioni di prodotti alimentari deteriorabili e del 7% per tutte le altre transazioni.
Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2010 la componente variabile, è pari all’1 per cento (pubblicato in G.U. n. 190 del 16/08/2010); pertanto il tasso attuale è pari all’8%, che diventa del 10% in caso di prodotti alimentari deteriorabili.