L’Inps ha aggiornato i dati reddituali per il 2008 mancanti e ricalcolato i contributi che richiederà entro il prossimo 5 luglio.
Altri 10.418 soggetti, tutti soci di società di persone (Snc e Sas), sono stati iscritti d’ufficio alla stessa gestione (artigiani e commercianti) e altri 4.817 potrebbero esserlo entro il prossimo 15 maggio tutti con decorrenza dal 1° gennaio 2009.
Entro lo stesso termine del 15 maggio, inoltre, l’Inps procederà all’iscrizione d’ufficio degli operatori Ced. Lo spiega lo in due messaggi, il n. 3739/2014 e il n. 3741/2014.
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A questa notizia (riportata da Italia Oggi) vorrei riproporre in contenuto di un precedente messaggio (18413/2013), sempre dell’Inps, che chiarisce l’ambito di tale obbligo contributivo:
I titolari di imprese esercenti attività di elaborazione dati, ai fini dell’iscrivibilità nella gestione commercianti, dovranno verificare caso per caso l’attività svolta e confermare l’obbligo contributivo solo se l’attività medesima esuli dalla mera elaborazione dati e consista anche nella prestazione di servizi di vario genere. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 18413/2013 a seguito di numerose richieste di chiarimento in merito alla verifica dell’attività concretamente svolta ed alla conseguente iscrivibilità nella gestione commercianti dei titolari di imprese esercenti attività di elaborazione dati, classificate
con il codice 63.1, in base all’Ateco 2007.
In considerazione del fatto che la nuova classificazione dei codici ATECO 2007 ha fatto confluire nel codice 63.1 l’intero codice 72.3, parte del 72.4 e parte del 72.6 – ossia comprende sia attività di elaborazione meccanica dei dati sia la più ampia attività di consulenza e prestazione di servizi connessi – l’INPS ritiene che non è stata più effettuata
alcuna esclusione aprioristica dall’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, in quanto si rende necessaria, per ognuna delle imprese che vi rientrano, la puntuale verifica della concreta attività svolta. Al riguardo viene espressamente chiarito che se dalla verifica dell’attività svolta si riscontra una meccanica elaborazione dei dati, ciò può comportare l’eventuale annullamento dell’iscrizione del titolare alla gestione commercianti. Ne deriva che bisogna valutare caso per caso l’attività svolta e confermare la sussistenza dell’obbligo contributivo alla Gestione Commercianti – sempreché sussistano tutti i requisiti di legge – ove l’attività medesima esuli dalla mera elaborazione dati e consista anche nella prestazione di servizi di vario genere.
Con Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 l’Istituto ha chiarito due elementi fondamentali:
Dunque nessun accertamento a tavolino senza una verifica sul luogo di lavoro.