L’art. 35 L. 183/2010 conferma, per il periodo 1.01.2009-31.12.2011, lo speciale indennizzo, pari al minimo di pensione Inps, previsto dalla L. 549/1995 a favore dei titolari di piccole aziende commerciali in crisi che chiudono l’attività.Per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile siano anche in possesso del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, l’indennizzo spetta fino alla 1ª decorrenza utile della pensione di vecchiaia.
L’indennizzo riguarda i titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto, anche abbinate ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti), ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche (ambulanti).
L’art. 59, c. 58 della L. 449/1997, inoltre, ha esteso l’indennizzo anche agli agenti e rappresentanti di commercio, nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta anche in modo separato dalle altre.
Le domande per ottenere l’indennizzo devono essere presentate all’Inps entro il 31.01.2012, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
L’Inps ha predisposto il mod. IND COM/207-448.
Requisiti soggettivi: 62 anni per gli uomini e 57 per le donne.
Al momento della cessazione dell’attività devono risultare iscritti, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’Inps.
Condizioni ulteriori per l’accesso al beneficio (entro il 31/12/2011):