Già dal 2014 l’IMU non è dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze, con l’eccezione delle unità immobiliari considerate “di lusso” ossia censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Anche in relazione al tributo per i servizi indivisibili (TASI), il comma 14 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), modificando i commi 639 e 669 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, ha previsto l’esclusione dall’imposizione delle abitazioni principali (fino al 2015 tutte assoggettate alla TASI a prescindere dal loro classamento), sempre con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come per l’IMU.
In conclusione, dal 2016, sia l’IMU che la TASI:
- sono abolite per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite “di lusso” (es. A/2, A/3, A/4);
- continuano ad applicarsi per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Si ricorda che la definizione di abitazione principale e delle relative pertinenze ai fini dell’IMU e della TASI sono contenute nell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, ai sensi del quale si considera tale “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Pertanto, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU/TASI, è necessario che il suo possessore e il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:
Per tali immobili, anche per l’anno 2016 l’aliquota IMU rimane fissata allo 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali), con la detrazione di 200 euro.
È evidente che il carico fiscale di IMU e TASI dipenderà molto da quel che delibereranno i Comuni nell’osservanza del limite stabilito dal comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui l’aliquota TASI fissata dal Comune sommata all’IMU, complessivamente, non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
In aggiunta, tuttavia, anche per l’anno 2016 ai Comuni è stata concessa la possibilità di mantenere la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8‰) nella stessa misura applicata per l’anno 2015.
Quanto al calcolo dell’IMU e della TASI il versamento della prima rata dovuta per il 2016 deve essere pari al 50% sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2015.
Eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Rilevano a tal fine gli atti pubblicati nel sito del Dipartimento delle Finanze – Portale del federalismo fiscale alla data del 28 ottobre 2016.
Tuttavia qualora il Comune abbia già deliberato aliquote e detrazioni IMU e TASI a condizioni più favorevoli rispetto al 2015, il contribuente può tenerne conto in sede di determinazione dell’acconto.
(fonte: Eutekne.info)