L’IMU (Imposta Municipale Unica), introdotta dal decreto Monti, in sostituzione dell’ICI, incorpora una quota “riservata allo Stato”.
Il legislatore prevede espressamente che tale quota sia “versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria”. Da ciò si dovrebbe desumere che spetta al contribuente, in sede di calcolo dell’imposta dovuta, individuare la quota spettante al Comune e quella spettante allo Stato. Tale conclusione, sicuramente, creerà un appesantimento procedurale ai singoli contribuenti alle prese con la quantificazione del tributo da versare.
I presupposti dell’IMU
L’art. 13, D.L. n. 201/2011, c.d. decreto “Salva Italia”, ha anticipato (come noto) al 2012 l’applicazione, in via sperimentale fino al 2014, dell’IMU prevista dal D.Lgs. n. 23/2011.
La nuova imposta ai sensi del comma 2 del citato art. 13, ha “come presupposto il possesso” di:
La base imponibile
Per la base imponibile IMU sono applicabili le analoghe le regole vigenti in materia di ICI e quindi la stessa varia in funzione della tipologia di immobile.
Fabbricati |
Calcolo della base imponibile |
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Rendita catastale rivalutata del 5% |
Moltiplicatori |
Categorie immobili |
moltiplicata per 160 |
A(esclusa A/10) C2/C6/C7 |
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moltiplicata per 140 |
B – C3/C4/C5 |
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moltiplicata per 80 |
A/10 – D5 |
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moltiplicata per 60 (65 dal 2013) |
D(escluso D5) |
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moltiplicata per 55 |
C/1 |
Terreno agricolo |
Calcolo della base imponibile |
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Reddito dominicale rivalutato del 25% |
Moltiplicatore |
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Moltiplicato per 130 |
Moltiplicato per 110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti alla previdenza agricola |
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Terreno edificabile |
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Valore venale in comune commercio all’1.1 |
Le aliquote
La disciplina dell’IMU, ha previsto le seguenti aliquote:
Ordinaria, nella misura dello
La riduzione può essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR, per quelli posseduti da soggetti IRES ovvero per quelli locati.
Una ridotta nelle misure del:
La compartecipazione dello Stato
Il gettito relativo all’ IMU, non è interamente di competenza del Comune in quanto è prevista una compartecipazione dello Stato relativamente ad una determinata quota. Il comma 11 dell’art. 13 dispone infatti che:
“è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze […], nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale”.
Le detrazioni previste normativamente e le detrazioni e riduzioni d’imposta deliberate dal Comune non sono applicabili alla quota riservata allo Stato. |
Il gettito IMU, derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, è interamente destinato al Comune, mentre quello derivante dagli altri immobili spetta per metà allo Stato.
Se il Comune decide di intervenire a modificare l’aliquota dovrà considerare che allo Stato spetta comunque lo 0,38% dell’imposta “teorica”. |
Le scadenze da ricordare
Il versamento dell’IMU, per il 2012 va effettuato in 2 rate di pari importo (50%) come per l’ICI, entro il 16 (18) giugno ed entro il 16 dicembre.
Il comma 3 del citato art. 9 consente al contribuente di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 18.6.2012.
Versamento tramite modello F24
Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il mod. F24, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.
In attesa dei codici tributo
Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate, alla quale il comma 12 del citato art. 13 demanda l’emanazione di un apposito Provvedimento attuativo, dovrà istituire specifici codici tributo utilizzabili nel mod. F24. |
(Fonte: Fiscal Focus)