Ricordo che entro il 31 gennaio di ogni anno scade il termine per il versamento dell’imposta sulla pubblicità da versare ai Comuni ai sensi del D.Lgs. 507/1993.
Il presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi aperti al pubblico, nell’esercizio di un’attività economica.
Sono dunque esclusi i messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro (sentenza Cass. 301/2000).
L’imposta colpisce la pubblicità esterna, cioè ogni forma di pubblicità diversa da quella editoriale, radiofonica e televisiva.
Il soggetto passivo è colui che dispone del mezzo pubblicitario; obbligato in solido è chi vende o produce la merce o il servizio oggetto della pubblicità.
La superficie imponibile è data dalla “figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario”; l’imposta non si applica per superfici inferiori a 300 cm quadrati.
Esenzioni:
1) la più importante riguarda la c.d. insegna di esercizio installata nella sede dell’attività, anche se luminosa, di dimensione inferiore ai 5 metri quadrati; la sua caratteristica è quella di individuare il punto di accesso all’impresa;
2) le forme pubblicitarie poste all’interno dei locali, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso purché non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
3) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso, che non superino il mezzo mq; alcuni esempi: orari di apertura, scritte promozionali, saldi ecc.); qui alcuni esempi;
4) insegne e targhe la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge (es. Studi professionali).
Il pagamento, come già detto, scade il 31 gennaio di ogni anno; il Comune (o un soggetto delegato, es. AIPA) solitamente invia un avviso con il conteggio dell’imposta. Tuttavia questo non è obbligatorio: per cui chi non riceve il bollettino deve provvedere comunque al pagamento dell’imposta.
Prima di installare la pubblicità va presentata una apposita dichiarazione al Comune; così come va segnalata ogni eventuale modifica
Nel caso di installazione di una insegna su luogo pubblico, va richiesta l’autorizzazione all’Ufficio Tecnico del Comune o all’Ente proprietario della strada (Anas, Provincia); questo obbliga poi al pagamento di un’altra imposta, la TOSAP, per l’occupazione del suolo pubblico.
Anche nel caso di pubblicità temporanea vanno tenute presenti le medesime regole; varia solamente il conteggio dell’imposta.