Entro il 31 gennaio scade il termine per il pagamento dell’imposta di pubblicità sui mezzi permanenti.
L’imposta di pubblicità dovuta da chiunque effettui la pubblicità nel territorio del Comune, tramite: insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, striscioni, tele, tende, ombrelloni o altri mezzi similari nonché le pubblicità effettuate a mezzo di proiezioni luminose o cinematografiche, con veicoli pubblicitari, con veicoli in genere, adibiti ad uso pubblico o privato o per trasporti di merci con aeromobili in forma ambulante e a mezzo di apparecchi sonori
L’imposta di pubblicità è commisurata alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi contenuti, ma non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
Qualora la pubblicità venga effettuata per un periodo superiore ai 90 giorni, trattasi di pubblicità permanente e pertanto l’imposta è annuale; per periodi pari o inferiori a 90 giorni la pubblicità è temporanea ed il pagamento viene effettuato calcolando per ogni mese 1/10 dell’imposta annuale.
Al fine di poter effettuare la pubblicità con i mezzi sopra descritti, è necessario presentare al Comune di competenza apposita richiesta di AUTORIZZAZIONE.
In molti casi è il Comune o la società che ha l’appalto che provvede ad inviare il bollettino di versamento; tuttavia, il pagamento deve essere effettuato anche se non arriva nessun avviso di scadenza: l’imposta va autoliquidata dal soggetto che effettua la pubblicità.