Con decorrenza 23 dicembre 2015 viene meno l’obbligo di tenuta del registro infortuni come previsto dall’articolo 21, comma 4, del Dlgs 151/15, secondo cui a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data in vigore del decreto stesso (24 settembre 2015), non è più obbligatoria la tenuta del registro previsto dall’articolo 403 del Dpr 547/55 e richiamato dall’articolo 4 del Dlgs 626/94.
Poiché sia l’articolo 403 del Dpr 547/55, sia l’articolo 4 del Dlgs 626/94 e lo stesso articolo 1 del Dlgs 151/15, fanno riferimento alla “tenuta del registro”, salvo diverse precisazioni, deve ritenersi che dal 23 dicembre prossimo il datore di lavoro non solo non ha l’obbligo di istituirlo ma neppure di “tenerlo”, conservandone cioè la tenuta relativa alle registrazioni degli eventuali eventi avvenuti prima di tale data.
In caso contrario il legislatore avrebbe fatto riferimento alla sua istituzione e non tenuta.
Del resto, considerando che il registro ha lo scopo di indicare all’ispettore in sede di vigilanza di conoscere l’andamento infortunistico in azienda per meglio e più concretamente indirizzare l’attività ispettiva, tale conoscenza l’ispettore potrà meglio raggiungerla attingendo, anche preventivamente, dalle banche dati dell’Inail.
In proposito non è da trascurare che lo stesso articolo 21 del Dlgs 151/15 in esame, abroga l’articolo 32 del Dl 69/13, intervenendo sulle denunce degli infortuni e delle malattie professionali, prevedendo a carico dei medici che diagnosticano per primi tali eventi che debbano trasmettere telematicamente all’Inail la relativa certificazione.
Anche tali modifiche non saranno più subordinate al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), ma entreranno in vigore dal centottantesimo giorno dalla entrata in vigore del decreto legislativo e quindi dal 22 marzo 2016.
(Fonte: Il Sole24Ore)