E’ stato pubblicato il 15 novembre sulla Gazzetta ufficiale, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre scorso, con cui si amplia la tipologia di imposte che possono essere pagate mediante il modello F24. Il modello F24 andrà a sostituire il modello F23.
Contribuenti – Viene così fatto una semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ampliando le tipologie di tributi che possono essere versati, in modalità telematica con il modello F24.
F24: i pagamenti interessati– Questo modello è usato allo stato attuale per i pagamenti di: imposte sui redditi e ritenute alla fonte, Iva, imposte sostitutive, Irap, addizionali regionale e comunale Irpef, contributi Inps e premi Inail, diritti camerali annui dovuti dalle imprese, interessi in caso di pagamento rateale, sanzioni tributare, Ici e altri tributi locali, a patto che vi sia una convenzione tra comune e Agenzia delle Entrate.
F24 in luogo di F23 – Ora, con il decreto ministeriale si stabilisce che, al posto del modello F23, potranno essere versati con F24 anche: imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, imposta sostitutiva sui finanziamenti, tributi speciali, con i relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi oneri e sanzioni dovuti in caso di inosservanza della normativa catastale.
Pagamento – Rimane fermo il pagamento dell’imposta ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia con modalità telematiche apposito contrassegno e in modo virtuale mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia o altri uffici autorizzati o ancora mediante versamento in conto corrente postale.
Provvedimento direttoriale – Si rinvia, comunque, ad un apposito provvedimento dell’Agenzia, d’intesa con l’Agenzia del territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza, per la definizione dei termini e delle modalità operative per attuare le norme che estendono l’uso del modello F24 in luogo del modello F23.
(Fonte: Fiscal-Focus)