La c.d. “legge di stabilità 2013″ (DL 216/2012) introduce del le novità in materia di fatturazione attiva delle prestazioni di servizi.
Per le prestazioni di servizi il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72 introduce un generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013 il quadro normativo è il seguente:
- prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente. Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura “inversione contabile”;
- prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE: in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”.
L’obbligo di fatturazione riguarda solamente quelle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE, per le quali l’imposta è dovuta da parte del committente comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito.
Ciò che rileva, dunque, non è solamente l’esclusione da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba essere assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo dell’inversione contabile, la cui verifica non è sempre del tutto agevole.
Esemplificando:
- servizio di consulenza legale reso da avvocato italiano nei confronti di una società francese: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, imposta dovuta in Francia ad opera del committente con inversione contabile. In tale ipotesi sussiste l’obbligo di fatturazione, in quanto è stato verificato il requisito della debenza d’imposta ad opera del committente UE;
- servizio di intermediazione immobiliare reso da soggetto IVA italiano nei confronti di una società tedesca relativamente ad un immobile situato in Francia: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, in quanto l’immobile non è situato nel territorio dello Stato. L’imposta è in tal caso dovuta in Francia, quale Paese di ubicazione dell’immobile, ma il debitore dell’imposta non è il committente tedesco, in quanto non soggetto passivo IVA in Francia, bensì il prestatore italiano che deve identificarsi ai fini IVA in Francia per assolvere il tributo. In tale ipotesi, dunque, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Al contrario, per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta extra-UE, è sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché sussista l’obbligo di emissione della fattura, poiché si fa riferimento ad operazioni che “si considerano effettuate fuori dell’Unione europea”, senza alcuna indicazione in merito al debitore del tributo.
(Fonte: Eutekne.info)