Con l’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, è stato stimato che circa cinque fatture su dieci saranno ancora emesse in formato analogico ossia cartaceo o PDF.
Si pone così il problema di come dovrà comportarsi il contribuente, ai fini delle registrazioni Iva, se dovesse ricevere, come è probabile, sia documenti in formato analogico, ma anche in formato elettronico.
Vediamo quali sono i soggetti che continueranno ad emettere le tradizionali fatture in formato analogico:
Questa ipotesi è stata trattata nelle FAQ pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fatturazione elettronica scatta a far data dal 1° gennaio 2019. “Pertanto il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura”.
Premesso che la fattura si considera emessa quando è trasmessa (o messa a disposizione del cliente), se il documento è stato emesso nel 2018 in modalità cartacea ed è stato ricevuto dal cessionario/committente nel 2019, lo stesso non sarà soggetto all’obbligo della fatturazione elettronica. L’acquirente/committente dovrà annotare nel libro degli acquisti il documento ricevuto in formato analogico.
L’Agenzia delle Entrate, non arriverà mai a scrivere che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite. Tuttavia anche la FAQ dell’Agenzia pare non creare problemi per le fatture emesse il giorno lunedì 31.12.2018 ed inviate in pari data al cliente in formato cartaceo; sempre che non si utilizzino mezzi tracciabili (mail o pec) che dimostrino, al contrario, che l’invio è stato effettuato nel 2019.
Ricordo che l’articolo 10 del DL 119/2018 prevede che la non applicazione di sanzioni per l’emissione tardiva delle fatture, comunque entro il termine della liquidazione Iva. Questa sanatoria non vale dunque per le emissioni tardive del 2018.
Sempre con una FAQ l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “in linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche. … Così, ad esempio, alla fattura n. 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registi sezionali, …”.