L’Agenzia delle entrate è intervenuta sul tema della fatturazione elettronica con il provvedimento n. 89757/2018 e con la circolare 8/E/2018 del 30 aprile 2018.
Provvedimento n. 89757/2018
Vengono introdotte alcune vere semplificazioni:
- sarà fornito dall’Agenzia delle Entrate un software installabile su PC, una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione della fattura elettronica;
- verrà attivato un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico” (vale a dire una Pec o un codice destinatario rilasciato dal servizio SdI);
- il servizio SdI renderà disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
- i contribuenti potranno poi conservare gratuitamente le fatture elettroniche utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- verrà predisposto un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
Circolare 8/E/2018
Sul tema delle “cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori” (articolo 1, comma 917, L. 205/2017), l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti:
- l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione; restano invece momentaneamente esclusi, le cessioni di carburanti per uso diverso (es. motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere) come pure gli altri servizi come il lavaggio o la manutenzione;
- continuano a essere esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio (c.d. minimi);
- la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo le ordinarie regole, le quali, come noto, non prevedono l’indicazione di elementi come ad esempio la targa;
- la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo è subordinata all’ulteriore requisito del ricorso a strumenti di pagamento tracciabili quali carta di credito, bancomat, bonifico, assegno, sdd bancario – niente pagamenti in contanti.
(fonte: ecnews.it)