Per l’apertura di un bar, di un ristorante o di una struttura ricettiva in genere, non è sufficiente la sola SCIA.
SCIA ed esercizi pubblici – La segnalazione certificata di inizio attività, la cd SCIA, per l’apertura ad esempio di un bar, di un ristorante o di una struttura ricettiva in genere, non è sufficiente da sola, in quanto le suddette attività, in particolare, sono soggette ad un doppio sistema autorizzatorio. Dunque, per l’avvio di tali attività, non basterà la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tutte le asseverazioni effettuate da un tecnico abilitato, in quanto secondo il Ministero dell’Interno in un recente parere ricevuto dalla prefettura di Ferrara, per tutte le attività soggette ad autorizzazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza, oltre alla Scia, sarà necessario un provvedimento autorizzativo espresso da parte della competente autorità di pubblica sicurezza.
La necessità della licenza – Ai sensi dell’articolo 86 del Testo unico di pubblica sicurezza, non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio o simili. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
Il recente codice del turismo – Con riferimento alla recente approvazione del codice del turismo, lo stesso ha previsto la presentazione di una Scia, ai sensi dell’art.19 della legge 241/1990, per l’apertura di un albergo, nonostante lo stesso l’articolo, preveda l’ambito di applicazione soltanto alle ipotesi in cui sia previsto “esclusivamente l’accertamento” dei requisiti e dei presupposti e con estromissione quindi di ogni ulteriore ipotesi in cui sia riconducibile in capo alla p.a. una valutazione discrezionale. Sottoponendo la questione al Ministero dell’Interno, in una nota, viene rilevato che “le licenze di pubblica sicurezza previste dal Tulps hanno natura discrezionale, nel senso che la legge conferisce all’autorità di p.s. la facoltà di decidere, previo l’accertamento dei requisiti soggettivi previsti dal legislatore di rilasciare la licenza stessa”. La questione sollevata, riguarda i requisiti prescritti dall’art. 11, c. II, del Tulps il quale demanda all’autorità amministrativa la valutazione sulla loro congruità, a prescindere dal fatto se tali licenze abbiano o meno mantenuto la citata discrezionalità, anche dopo il trasferimento delle funzioni ai comuni.
I chiarimenti in materia – Il Ministero, ha portato un pò di chiarimenti ad una disciplina molto particolare e sensibile, per la quale le leggi di semplificazione avevano portato a trascurare in particolare i procedimenti previsti e disciplinati dal Testo unico di pubblica sicurezza. Comunque, sembra che nuove problematiche emergeranno con l’approvazione della manovra di ferragosto (DL 138/2011), in merito al principio generale che prevederà esclusivamente la Scia se Stato e Regioni non mettano mano alla disciplina in vigore.
(fonte: Fiscal Focus)