L’esenzione per il veicoli storici – L’Agenzia delle Entrate, con la
risoluzione 112/E del 29 novembre 2011, in risposta ad un interpello, ha affrontato il tema dell’esenzione delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico (valido per le Regioni a statuto speciale).
In particolare, l’Agenzia ha affermato che non occorre essere iscritti all’Automobilclub Storico Italiano (ASI) o alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), per usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista per i veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” individuati dall’ASI o dalla FMI con propria determinazione.
Secondo l’Agenzia, può essere necessario documentare con un’attestazione rilasciata dagli stessi enti, che il proprio veicolo ultraventennale, non specificamente individuato nelle suddette determinazioni, è considerato di “particolare interesse storico”, in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa.
Particolari categorie di veicoli – L’articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342, disciplinante le “tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, prevede, al comma 1, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli che hanno compiuto trent’anni dall’anno di prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale.
A tal fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. Il
comma 2 dell’
articolo 63, disciplina l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli ed i motoveicoli ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico” che:
– sono costruiti specificamente per le competizioni;
– sono costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione a esposizioni o mostre;
– pur non appartenendo alle due precedenti categorie, rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
I suddetti veicoli sono individuati dall’Automobilclub Storico Italiano e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana, con determinazione annuale.
Necessità o meno dell’iscrizione – Il dubbio proposto all’Agenzia riguardava la necessità, o meno, dell’iscrizione nei registri tenuti dai predetti enti ( ASI e FMI), per poter beneficiare dell’esenzione. Inoltre, viene chiesto come debba essere comprovata la sussistenza del requisito del “particolare interesse storico e collezionistico” del veicolo da chi non è iscritto alle suddette federazioni.
Veicoli di interesse storico – Nel documento di prassi, viene richiamato l’articolo 60, comma 4 del nuovo codice della strada (Dlgs 285/1992), secondo il quale rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico, tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Fmi.
Requisiti per l’esenzione – L’Agenzia delle Entrate osserva che, per i veicoli ultraventennali, l’esenzione è subordinata alla preventiva determinazione annuale degli enti associativi riconosciuti dalla legge, l’ASI e la FMI, i quali individuano le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dalla norma comma 2 dell’articolo 63. Inoltre, l’articolo 63, non delinea alcuna procedura di tipo autorizzatorio né prevede, per il riconoscimento dell’esenzione, alcuna iscrizione nei registri suindicati.
L’iscrizione richiesta dall’articolo 60 del codice della strada non esplica effetti in ordine all’individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”.
La conferma dell’orientamento – Tale orientamento trova conferma nella sentenza 455/2005 della Corte Costituzionale che, in relazione al citato articolo 60, afferma che tale disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale non potendo estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica.
Il ricorso all’attestazione – L’Agenzia nel documento di prassi chiarisce che, in assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle ricordate determinazioni annuali, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico”, in quanto in possesso dei requisiti prescritti dalla norma agevolativa.
(Fonte: Fiscal Focus)