Mediante la dichiarazione sostitutiva è possibile procedere con l’eliminazione dei beni obsoleti dell’impresa per valori inferiori a 10.000 euro, in assenza della convocazione dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
A tal proposito si evidenzia che il valore di 10.000 euro è stato aggiornato per effetto delle disposizioni contenute nella lettera z), comma articolo 7 del D.L. n. 70 del 2011, convertito nella legge n. 106 del 2011 (in precedenza il valore era fissato a 5.164,57 euro).
In base alla normativa attualmente in vigore, nel caso in cui il valore dei beni distrutti non ecceda i 10.000 euro si ritiene possibile ricorrere, «esclusivamente» all’attestazione della distruzione tramite atto notorio mentre, nel caso in cui il valore dei beni distrutti sia superiore a detta soglia, si rende necessaria:
in entrambi i casi i documenti dovranno indicare tutti i dati di riferimento necessari per l’identificazione del luogo di esecuzione e, soprattutto, dei beni rottamati o trasformati.
Si ricorda, infine, che nell’ipotesi in cui l’azienda si rivolga, per lo smaltimento dei beni obsoleti, a un soggetto autorizzato, la prova della distruzione può avvenire con lo specifico documento di trasporto, in caso di movimentazione (Dpr 472/1996) e/o con l’apposito formulario, disciplinato dall’art. 193, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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Distruzione merci-beni autocertificazione
(Fonte: Italia Oggi)