E’ stato approvato con decreto del 2 marzo 2018 l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ossia che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.
La tabella allegata al decreto elenca le suddette opere che, ovviamente, devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
La tabella allegata nel quale è riportato il “Glossario edilizia libera” (in vigore dal prossimo 22 aprile) forma parte integrante del decreto sopra citato, e riporta:
- il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex articolo 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001 ed ex articolo 17 del D. Lgs. n. 128/2006;
- l’elenco delle categorie d’intervento che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (articolo 6, comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del D. Lgs. n. 222/2016;
- l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 222/2016;
- l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.
L’elenco delle opere descritte, come specificato nella stessa tabella, non è esaustivo, in quanto, è anche menzionato in tabella l’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001, recante “Attività edilizia libera”, il quale consente anche alle disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, di ampliare o meno il novero dell’edilizia libera.
La tabella allegata al decreto in esame è suddivisa innanzitutto per categorie d’intervento:
- manutenzione ordinaria (interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti);
- pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW);
- depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (D. Lgs. n. 128/2006, articolo 17);
- eliminazione delle barriere architettoniche (Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio);
- attività di ricerca nel sottosuolo (opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato);
- movimenti di terra (movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari);
- serre mobili stagionali (serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola);
- pavimentazione di aree pertinenziali (opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati);
- pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici (pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);
- aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza (aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici);
- manufatti leggeri in strutture ricettive (installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore);
- opere contingenti temporanee (opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni).
Dopo le suddette categorie d’intervento, la tabella in esame prevede un ulteriore elenco per ognuna delle categorie sopra descritte, suddivise nelle sezioni “Opera” ed “Elemento”.
Così, ad esempio, la categoria della “manutenzione ordinaria”, prevede “opera” di riparazione, sostituzione, rinnovamento di “elementi” quali pavimentazione esterna e interna, o intonaco interno e esterno, oppure di elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene) e così via.
Per citare un altro esempio, quello riguardante la categoria “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza”, prevede “opera” di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, tra gli altri, di “elementi” quali: opera per arredo da giardino (barbecue in muratura, fontana, muretto, scultura, fioriera, panca) e assimilate; gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo; gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione; pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, ecc.
(fonte: fiscal-focus.it)