Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone la proroga al 1° luglio dell’obbligo di comunicazione delle operazioni, di importo almeno pari a 3.600 euro, per le quali non ricorre l’obbligo di fatturazione(normalmente operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori), previsto dall’art. 21 del DL 78/2010.
Il provvedimento è giustificato dalla considerazione di consentire agli operatori interessati i necessari adeguamenti anche tecnologici, per un corretto adempimento della comunicazione (tipicamente, il registratore di cassa che consente l’emissione di uno scontrino “parlante”).
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate, pur concedendo maggior respiro alle imprese interessate (soprattutto nel settore del commercio al dettaglio), lascia comunque inalterati i problemi che da più parti sono stati sollevati, compreso l’aspetto connesso all’obbligo di identificazione della controparte (acquirente o committente), anche per il rispetto della privacy (questione particolarmente rilevante per le operazioni concluse con i privati).
Tra l’altro, alcune notizie sulla stampa specializzata sembravano escludere dall’obbligo di comunicazione le operazioni “tracciate”, ossia le transazioni avvenute con mezzi di pagamento quali carte di credito, bancomat, ecc. Tali operazioni, infatti, sono già conoscibili da parte dell’Amministrazione finanziaria, ragion per cui si intendeva ottenere i dati delle sole operazioni concluse in contanti. Ma di tutto ciò il provvedimento non contiene alcuna indicazione.
Si ricorda che il 22 dicembre 2010 è stato approvato il provvedimento che dà attuazione all’art. 21 del DL 78/2020, fornendo indicazioni in merito ai soggetti interessati all’obbligo di presentazione, alle operazioni che devono essere inserite nella comunicazione, nonché alle modalità e termini di presentazione della comunicazione.
Salvo quanto previsto per l’anno 2010, per il quale il limite per l’obbligo di comunicazione è di 25.000 euro, al netto dell’IVA, per ciascuna operazione, a “regime” il predetto limite è il seguente: 3.000 euro, al nettodell’IVA, per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione; 3.600 euro, IVA compresa, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
Ora, tenendo conto del nuovo termine, a seguito dell’emanazione del provvedimento, fino al 30 giugno 2011, sono comunque escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non ricorre l’obbligo di comunicazione. Il provvedimento del 22 dicembre 2010, oltre a precisare che nella determinazione del limite di 3.000 euro si deve fare riferimento al corrispettivo dovuto contrattualmente, contiene particolari regole in relazione, innanzitutto, all’ipotesi in cui siano stipulati più contratti tra loro collegati, nel qual caso si deve considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.
Secondo il punto 2.2. del provvedimento, inoltre, in presenza di “contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici”, si deve aver riguardo al corrispettivo dovuto per l’intero anno solare, e solamente laddove tale corrispettivo superi l’importo di 3.000 euro sorge l’obbligo di comunicazione dell’operazione derivante dai predetti contratti. Tale disposizione, il cui intento è di evitare che più operazioni, tra di loro collegate, possano essere escluse dall’obbligo di comunicazione, in quanto di importo inferiore alla predetta soglia, non è chiara nel suo contenuto, e dovrà essere oggetto dichiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, considerando che l’obbligo in questione decorre comunque già per le operazioni effettuate nel 2010 (pur con una soglia superiore ed escludendo comunque le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di fatturazione).
Infine, la proroga non incide sui seguenti aspetti:
– il termine di invio della comunicazione è fissato entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di riferimento delle operazioni (31 ottobre 2011 per la comunicazione relativa all’anno 2010);
– per l’individuazione dei dati da trasmettere, si deve aver riguardo alla data di registrazione del documento ai fini IVA (artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72), ovvero, in mancanza, alla data di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72;
– è possibile sostituire una comunicazione già presentata, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza naturale;
– sono escluse dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni (art. 8, lett. a) e b) del DPR 633/72), le operazioni già oggetto di inserimento nella comunicazione “black list” di cui all’art. 1 del DL 40/2010 e le operazioni che formano già oggetto di informazione all’Anagrafe tributaria (art. 7 del DPR 605/73).