Da qualche giorno è operativo il sito dell’Enea utilizzabile ai fini dell’invio dei dati relativi agli interventi di efficientamento energetico terminati dal 1° gennaio 2018.
Per detti interventi spettano detrazioni ai fini Irpef e Ires nelle seguenti misure:
Si ricorda che per effetto della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), è obbligatorio effettuare la comunicazione ad Enea degli interventi effettuati.
A livello di agevolazioni restano confermate:
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Si ha invece una riduzione dell’aliquota di detrazione dal 65% al 50% per:
Per ulteriori informazioni su Finanziaria 2017 e sulle detrazioni: http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
Ancora nessuna indicazione, invece, in merito alla nuova comunicazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2018, riguardante l’obbligo di comunicazione all’Enea degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali i contribuenti possono usufruire della relativa detrazione Irpef. Sul punto la stessa ENEA ha fatto presente che ad oggi non è possibile procedere a tale comunicazione in quanto si dovranno attendere i necessari decreti attuativi.