Utili percepiti da imprenditori individuali e da società di persone
I dividendi e i proventi assimilati percepiti da:
• persone fisiche che detengono le partecipazioni in regime di impresa,
• società in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti assimilati,
concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente in misura parziale:
• 40%, per gli utili formatisi sino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
• 49,72%, per gli utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.
La percentuale del 49,72% è stata introdotta dal D.M. 2.4.2008.
Società semplici
Il medesimo regime di esclusione parziale del dividendo previsto per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali si applica anche alle società semplici, indipendentemente dall’entità della partecipazione che la società detiene nella società di capitali.
Utili percepiti da soggetti IRES
Secondo l’art. 89 co. 2 del TUIR, gli utili percepiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali costituiscono proventi esenti nella misura del 95%.
Il medesimo trattamento è previsto per gli enti non commerciali, i quali – indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta nella società – sono quindi tenuti ad includere nel proprio reddito complessivo il 5% dell’utile percepito.
Utili percepiti da persone fisiche non imprenditori
Per gli utili percepiti da persone fisiche che non detengono le partecipazioni quali beni d’impresa, l’art. 47 co. 1 del TUIR prevede l’inclusione del provento nella base imponibile IRPEF in misura ridotta:
• 40%, per gli utili formatisi sino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
• 49,72%, per gli utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Tale regime si applica ai soli proventi derivanti da partecipazioni qualificate; su quelli derivanti da partecipazioni non qualificate, invece, è operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,50% sull’intero dividendo.
Soglie di qualificazione
Partecipazioni
Si considerano qualificate le partecipazioni che conferiscono (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR):
• una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (per le partecipazioni in società non negoziate nei mercati regolamentati);
• una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2%, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% (per le società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati).
Hanno, invece, natura non qualificata tutte le altre tipologie di partecipazioni.