Il Decreto sviluppo ha innalzato da € 5.164,57 a € 10.000 il limite del valore dei beni che possono essere distrutti mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Le formalità necessarie, relative agli adempimenti da compiere per vincere la presunzione di cessione, nel caso della distruzione dei beni sono regolate dal DPR 10 novembre 1997 n. 441. Della stessa procedura si è occupata la Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998, precisandone le modalità operative e riferendosi in particolare a due tipologie di operazioni, la distruzione dei beni e la trasformazione di beni di altro tipo e di più modesto valore economico.
Nel D.P.R. n. 441/1997, vengono indicate le procedure che devono essere eseguite per poter legittimare e provare la distruzione dei beni o la loro trasformazione in beni di più modesto valore.
Il decreto precisa che la distruzione dei beni deve essere provata da:
La comunicazione deve contenere il luogo la data e l’ora delle operazioni di distruzione, le modalità di distruzione, la natura dei beni, l’ammontare complessivo dei beni, il valore ottenibile dalla distruzione.
Tale comunicazione deve pervenire all’Amministrazione finanziaria e al Comando della Guardia di Finanza almeno 5 giorni prima dell’operazione di distruzione.
Nella seconda fase bisognerà compilare il verbale di distruzione. Tale verbale deve essere predisposto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di Finanza o da notai, che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni, nel caso in cui l’ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati sia superiore a 10.000 euro, (prima il limite era di 5.164 euro) quindi, in tal caso, l’impresa dovrà assicurarsi che ci sia la presenza di tali funzionari. Può essere sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel caso in cui l’ammontare dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000,00. Il limite di 10.000 € è riferito ad ogni singola distruzione. Nell’arco di un anno, quindi, la somma delle distruzione può superare tale limite.
A tal proposito si fa presente che per i beni distrutti o trasformati di importo non superiore a euro 10.000,00 risulta essere consuetudine non provvedere alla comunicazione all’Amministrazione Finanziaria/Comando della Guardia di Finanza.
Si deve, tuttavia, rilevare che l’esonero è espressamente previsto dall’art. 2 comma 4 lett. b del D.p.r. 441/97 e quindi solo con riferimento al verbale, e non anche alla comunicazione. L’Agenzia, peraltro, non ha mai avallato tale posizione (pare, al contrario, richiedere sempre l’intervento).
Pertanto, in via cautelativa, si consiglia di procedere sempre alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla GdF.
(Fonte: Fiscal Focus)