La Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2 ha introdotto la materia delle discipline bio-naturali che consistono in attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona.
Le attività che rientrano nella disciplina sono:
- biodanza
- craniosacrale biodinamico
- essenze floreali
- kinesiologia specilizzata
- massaggio olistico
- naturopatia
- training del benessere (bio – naturopatia)
- ortho-bionomy
- pranopratica
- qi gong
- reiki
- riflessologia
- shiatsu
- jin shin do
- tuina
- watsu
REQUISITI
Per esercitare l’attività sono previsti specifici percorsi professionali che si aggiungono al possesso della qualifica professionale di estetista:
- un attestato di competenza professionale che viene rilasciato dagli enti di formazione preposti al termine di un apposito percorso formativo per l’attività che si intende svolgere. Per la Regione Lombardia gli enti di formazione preposti e i diversi piani formativi, con l’indicazione specifica del monte ore minimo previsto, sono indicati nei “Profili e Piani di formazione delle discipline bio naturali in Lombardia” consultabili collegandosi al sito www.lavoro.regione.lombardia.it e accedendo alla sezione “discipline bio naturali”;
- solo per il cittadino comunitario: decreto di riconoscimento del possesso del requisito per estetista e attività assimilate, rilasciato dal Ministero delle politiche sociali.
Coloro che hanno completato il ciclo di formazione, riferito a una specifica disciplina, prima del giugno 2009, in aggiunta al possesso della qualifica professionale di estetista, possono dimostrare la propria professionalità allegando un attestato di competenza professionale nel quale viene precisato che il soggetto è stato sottoposto a una valutazione di professionalità della durata, generalmente, di 48 ore.
In ogni caso l’esercizio di una attività bio naturale si considera attività di impresa e va iscritta nel registro delle imprese.
In assenza di specifica normativa regionale, questa attività viene assimilata a quella di estetista (art. 16 del d.lgs 147/2012)
L’inizio di attività di disciplina bio naturale è pertanto soggetto a:
- segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) che deve essere trasmessa contestualmente all’istanza di inizio dell’attività presentata con ComUnica al registro delle imprese;
- contestualmente alla presentazione della s.c.i.a. deve essere richiesta l’iscrizione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti nel repertorio delle notizie economico amministrative (r.e.a.). Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.
(Fonte: Camera di Commercio di Brescia)