Il “decreto sviluppo” (D.L. 22 giugno 2012, n. 83) ha incrementato la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie. Per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso (26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013, l’agevolazione passa dal 36% al 50%.
La detrazione sarà applicabile su una spesa massima raddoppiata da 48.000 mila euro a 96.000 euro per unità immobiliare.
Restano valide tutte le altre regole per beneficiare dell’agevolazione in questione, che sono qui riepilogate.
La detrazione del 36% (ora 50%) non richiede particolari procedure, in particolare è necessario essere in regola con le varie autorizzazioni amministrative (in particolare con il Comune e l’Asl), e richiedere correttamente il bonus compilando gli appositi righi nella dichiarazione dei redditi.
Un adempimento a cui bisogna prestare attenzione è il pagamento delle spese attraverso il bonifico.
Si ricorda che i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
La banca che riceve il bonifico effettuerà una ritenuta d’acconto al soggetto beneficiario (impresa, professionista che hanno eseguito i lavori) del 4%.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E/2011, ha stabilito che è possibile modificare la ripartizione delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute dai comproprietari anche dopo l’emissione della fattura.
E questo dal 2011. Anche se la fattura e il bonifico sono intestati a un solo comproprietario, ma la spesa è sostenuta da due soggetti, la detrazione interessa pure chi non viene indicato nelle carte, a condizione che nella fattura venga annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo. Ne deriva che anche chi non valuta fin dall’inizio la capienza fiscale dell’agevolazione può ‘correre ai ripari’. E’ necessario riscrivere il documento contabile indicando anche la nuova suddivisione dei pagamenti tra i coniugi.
Riporto tutte le novità che si sono susseguite negli ultimi anni:
■ l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
■ la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
■ l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
■ la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;
■ l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
■ l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
(fonte: Fiscal-Focus)