PRINCIPIO DI CASSA
Nella determinazione del reddito professionale, ai sensi dell’art. 54, D.P.R. 22.12.1986,n. 917 si applica il cd. principio di cassa (regola generale), in base al quale concorrono a formare il reddito i compensi percepiti (incassati) e le spese effettivamente sostenute (pagate) nel periodo di imposta. Tuttavia, vale il principio di competenza (quale eccezione alla regola generale) nel caso di:
- ammortamento dei beni strumentali;
- canoni di leasing;
- spese di ristrutturazione di immobili;
- quote di indennità di Tfr e di cessazione dei rapporti di co.co.co. maturati nel periodo di imposta;
In tali casi, infatti, la deduzione deve avvenire in relazione al periodo in cui detto costo è riferibile (principio di competenza) e non, invece, nel momento in cui il costo è stato pagato.
CONDIZIONI PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE
Per poter essere dedotte dal reddito professionale, occorre che le spese siano:
- sostenute, vale a dire effettivamente pagate nel periodo di imposta (subiscono una deroga le spese che vanno dedotte per «riferibilità» al periodo d’imposta) – principio dell’effettività;
- inerenti, vale a dire riferite all’attività svolta dal professionista (principio di inerenza);
Le spese devono essere, quindi documentate (da fattura, ricevuta fiscale, o in taluni casi da semplice ricevuta, si pensi all’ipotesi di acquisto dei quotidiani professionali presso le edicole). Per i carburanti occorre, invece, la scheda carburante debitamente compilata, ma senza l’indicazione dei km (l’obbligo, infatti, non è previsto per i professionisti, ma solo per le imprese).
DEDUZIONE DEI COSTI RELATIVI AI BENI STRUMENTALI
Il costo dei beni strumentali (macchine per ufficio, mobili, attrezzature professionali, e così via) non può essere dedotto interamente nell’anno di pagamento, ma in quote costanti d’ammortamento, secondo le percentuali stabilite nel D.M. 31.12.1988. Unica deroga alla deduzione pluriennale è prevista per beni ammortizzabili di costo inferiore ad € 516,46, che possono essere dedotti nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento. Rimane inteso che per i beni strumentali utilizzati in maniera promiscua (uso ufficio/casa) vale la regola della deduzione del 50% del valore del bene.
IMMOBILI DI PROPRIETÀ INTERAMENTE STRUMENTALI (PER USO UFFICIO)
Dall’1.1.2007 è stata consentita la deduzione dal reddito professionale delle quote di ammortamento dell’immobile strumentale, ma ciò ha riguarda gli acquisti effettuati nel triennio 2007-2009, con riduzione delle quote di ammortamento ad 1/3 per i periodi di imposta compresi tra il 2007 ed il 2009 (quindi l’ammortamento deducibile dell’immobile strumentale è stato pari solamente all’1%).
Ovviamente tali quote di ammortamento possono essere fruite nella loro interezza solo a decorrere dal 2010 (quota deducibile pari al 3%). Per gli immobili da acquistare dal periodo 2010 non è più consentita la deduzione fiscale per gli ammortamenti.
IMMOBILI IN LEASING (O IN LOCAZIONE) INTERAMENTE STRUMENTALI
In virtù dell’art. 54, co. 2, D.P.R. 917/1986, i canoni di leasing relativi ai beni immobili strumentali sono deducibili, purché il contratto abbia comunque una durata minima di 8 anni e una durata massima di 15 anni. Ciò vale per tutti i contratti di leasing stipulati entro il 31.12.2009. Peraltro, i relativi canoni di locazione sono deducibili nel limite di 1/3 per il periodo di imposta 2009. Viceversa, i canoni di locazione sostenuti non sono deducibili se il contratto di leasing è stato stipulato dopo il 31.12.2009. Infine, per tutti i contratti di leasing stipulati a partire dall’1.1.2010 non potrà essere portata in deduzione neppure la rendita catastale dell’immobile.
AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE INTERAMENTE STRUMENTALE
Riguardo alle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, occorre distinguere i seguenti periodi in cui gli immobili strumentali all’attività sono stati acquistati:
- se l’immobile è stato acquistato nel periodo 2007/2009, le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, poiché vengono capitalizzate sul costo dell’immobile, sono deducibili con l’ammortamento;
- se l’immobile è stato acquistato prima del 2007 è prevista la deducibilità delle spese in quote costanti nel periodo di imposta e nei quattro successivi (senza, quindi, l’imputazione ad incremento del valore dell’immobile);
- infine, se l’immobile viene acquistato dopo il 31.12.2009, poiché sul tema manca ancora un’apposita risoluzione, si ipotizza che, parimenti, si possa applicare la regola contenuta nell’art. 54, D.P.R. 917/1986 per le spese non incrementative, per cui la deduzione viene consentita nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili, mentre l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi;
IMMOBILI IN PROPRIETÀ E IN LEASING AD USO PROMISCUO
Per l’immobile utilizzato in maniera promiscua, ad esempio parte di abitazione personale adibita a studio professionale, è prevista la deduzione della rendita catastale nella misura del 50%. Sono, inoltre, deducibili nella misura del 50% anche le spese per i servizi relativi a tali immobili (comprese le spese per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria). Per gli immobili in leasing o in affitto ad uso promiscuo è deducibile il 50% del canone, e nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.
AUTOVEICOLI
Il costo di acquisto di autovetture per il trasporto di persone, autocaravan, ciclomotori e motocicli si ammortizza in 4 anni (25%). Il singolo professionista può dedurre un solo veicolo, mentre in caso di studio associato, ciascun socio può dedurre un solo veicolo. In particolare, può essere dedotto solo il 40% di un costo massimo (art. 164, D.P.R. 917/1986) di € 18.076.
SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO
Oltre alle spese per i collaboratori (anche occasionali) sono deducibili ai fini Irpef tutte le spese relative al personale dipendente, comprese le quote annuali accantonate per indennità, quiescenza e previdenza.
INTERESSI PASSIVI
Gli interessi passivi sul mutuo per l’immobile strumentale sono interamente deducibili. Ciò varrebbe, quindi, anche se per gli acquisti effettuati dal 2010 il valore dell’immobile strumentale non fosse più ammortizzabile. Possono essere dedotti anche gli interessi passivi su conto corrente solo nel caso in cui il conto corrente sia tenuto per l’attività professionale. Viene ricordato anche che gli interessi per l’Iva trimestrale non sono deducibili. Parimenti, ai fini Irap, tutti gli interessi, qualsiasi sia la natura, sono indeducibili.
SOFTWARE/PROGRAMMI APPLICATIVI PER Il COMPUTER
Le spese per software e altri beni immateriali, anche se acquistati in proprietà dal professionista, sono deducibili interamente nell’anno di pagamento sia ai fini Irpef che Irap, al pari di quanto sempre sostenuto in dottrina (si veda ad esempio la norma di comportamento dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti n. 151).
SPESE PER RISTORANTI ED ALBERGHI
Le spese per ristoranti e alberghi (che si deducono nella misura del 75% e, in ogni caso per un importo non superiore al 2% dei compensi percepiti) devono essere comprovate da ricevute fiscali o fatture, sempre intestate al professionista.
L’Iva sulle spese di ristoro può essere detratta (art. 19, D.P.R. 26.10.1972, n. 633), qualora tali servizi siano inerenti all’attività professionale. Peraltro, le spese di vitto e alloggio sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da quest’ultimo addebitate in fattura.
DEDUZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Le spese di rappresentanza (es. omaggi ai clienti di valore superiore ad € 50,00) sono deducibili fino all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Per i professionisti sono considerate di rappresentanza:
- le spese per l’acquisto di beni di cui fare omaggio;
- le spese di ristorante e alberghi (comunque deducibili nella misura del 75%) rivolte ad altri soggetti, ma inerenti all’attività del professionista;
- le spese di quadri, sculture, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione;
L’Iva sulle spese di rappresentanza relative agli omaggi è detraibile solo se di costo unitario inferiore ad € 25,82. Viene altresì ricordato che le spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale sono deducibili nella misura del 50%. Per le spese sui telefoni cellulari e sulla telefonia fissa è invece ormai prevista la deduzione nella misura dell’80%.
TASSE E IMPOSTE DEDUCIBILI
Sono deducibili nella contabilità del professionista la tassa di concessione governativa, la Tarsu, l’imposta di bollo e di registro e, ovviamente, l’Irap, limitatamente al 10% dal periodo 2008.
(Fonte: ilcommercialistaonline)