Semplificazione – Per semplificare l’effettuazione delle comunicazioni Iva previste per le transazioni superiori a 3.000 € dall’articolo 21 del Dl 78/2010 il decreto sviluppo all’articolo 7, 2 comma, lettera o) prevede l’esclusione dall’obbligo di segnalazione di tutte le operazioni realizzate da soggetti passivi Iva nei confronti di privati, nel caso in cui le stesse siano regolate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Comunicazione delle operazioni Iva – Si ricorda infatti che a partire dal 1 luglio 2011 tutti i soggetti passivi Iva dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti risultano di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva. Per le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino e ricevuta fiscale), il limite viene fissato a 3.600 euro, al lordo dell’Iva. Per l’anno solare 2010, il limite viene elevato a 25.000 euro e riguarda solo le operazioni soggette a obbligo di fattura. Tra i dati da riportare nella comunicazione, risulta il codice fiscale della controparte. E’ chiaro, dunque, che l’acquirente privato quando va ad acquistare un gioiello prezioso in oreficeria di importo almeno pari a 3.600 euro, dovrà fornire al negoziante il proprio codice fiscale, mentre non si capisce se dovrà fornire anche gli altri dati, come il domicilio fiscale e la data di nascita. La risposta dovrebbe essere negativa, vedendo gli allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2010, n. 2010/184182, nel senso che l’acquirente privato dovrebbe fornire il solo codice fiscale.
Decreto sviluppo – Con l’approvazione del Decreto-Legge “Sviluppo” sono stati estromessi dallo “spesometro” gli acquisti dei consumatori finali tracciati dagli operatori finanziari, ritenendo che l’adempimento non avrebbe dato efficaci risultati sul fronte delle operazioni “sommerse”. In pratica, è stato abolito l’obbligo della comunicazione telematica per le operazioni (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) superiori ai 3.600,00 euro effettuate nei confronti di privati consumatori in caso di pagamenti con carte di credito, di debito o prepagate. Quello che non è del tutto comprensibile è la limitazione dell’esclusione solo a alcuni strumenti di pagamento tracciabili. In effetti, non si comprende perché assegni non trasferibili bonifici bancari, non potrebbero avere analoga natura, di quelli espressamente indicati dalla disposizione in questione.
(fonte: Fiscal-focus)