Dal 1° gennaio 2009, in base a quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del dl 112/2008 (L.133/2008), è stato abolito il divieto di cumulo tra pensione redditi di lavoro.Da tale data, infatti, è possibile continuare o iniziare un nuovo lavoro dopo il pensionamento, sia di vecchiaia che di anzianità e cumulare completamente il reddito da lavoro, sia esso autonomo che dipendente, con quello della pensione.
Ovviamente a livello fiscale la somma dei due redditi comporta la necessità di effettuare la dichiarazione dei redditi e versare le imposte relative.
Il termine “possibilità di cumulo” significa semplicemente che la pensione non viene ridotta; ovviamene anche in questo caso valgono le eccezioni; per esempio: se la pensione è integrata al minimo (e quindi subisce un’agevolazione sociale) andrà verificata con i nuovi redditi complessivi sia da pensione che da lavoro.
I contributi versati dopo il pensionamento danno diritto alla maturazione di un supplemento di pensione; nel caso di lavoratori parasubordinati (collaborazioni coordinate continuative, a progetto ecc.) iscritti alla c.d. “gestione separata” il supplemento dovrà essere richiesto al compimento del 65° anno di età (pensione di vecchiaia).
(fonte: Il Sole-24 Ore)