Per rafforzare il contrasto agli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, il DL 16/2012 (art. 8, commi 18 e 19) ha abbassato da 10.000 a 5.000 euro annui il limite oltre il quale la compensazione orizzontale può avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito. Invariata, invece, la soglia di 15.000 euro, oltre la quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione annuale o la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di controllo contabile.
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16.03 fissa la decorrenza della disposizione al 1° aprile 2012 e, pertanto, fino al 31 marzo 2012, per i crediti IVA annuali vale la vecchia soglia di 10.000 euro e, quindi, entro quell’importo, l’imposta può essere “recuperata” senza la preventiva presentazione della dichiarazione.
Dal 1° aprile 2012, invece, la soglia scenderà e i crediti IVA che superano i 5.000 euro potranno essere portati in compensazione solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito.
Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate prima del 1° aprile 2012. Quindi, ad esempio, il contribuente che abbia compensato fino a 6.000 euro, dal 1° aprile non potrà più compensare alcunché, ovvero se avrà compensato per importi inferiori a 5mila euro potrà compensare per la differenza.
Per le compensazioni orizzontali di importo superiore a 5.000 euro (a decorrere dal 1° aprile), la procedura sarà consentita presentando preventivamente la dichiarazione annuale IVA. Resta confermato che è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione IVA da parte di un professionista abilitato, se il credito compensato è di importo superiore a 15.000 euro.
Alla luce delle suddette precisazioni è possibile individuare le seguenti situazioni:
Infine, si osserva che la nuova soglia opera anche per i rimborsi trimestrali IVA maturati nel 2012. In tale ipotesi, quindi, entro il 16 aprile sarà consentita la compensazione del credito relativo al primo trimestre solo per l’importo di 5.000 euro. La decorrenza del 1° aprile implica, infatti, che la compensazione libera del credito del primo trimestre 2012 soggiacerà da subito al nuovo limite di 5.000 euro, perché la compensazione è effettuabile dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento (gennaio-marzo), ossia, appunto, dal 1° aprile. Successivamente, dovendo presentare il modello TR entro il 30 aprile, dal 16 maggio 2012 sarà possibile qualsiasi compensazione fatto salvo il limite di 516mila euro.
(Fonte: Eutekne.info)