L’art. 18 del D.L. 24.6.2014, n. 91 propone un’interessante misura fiscale a sostegno delle imprese che investono nell’acquisto di determinati beni mobili strumentali nuovi.
In particolare, i soggetti interessati sono esclusivamente i titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma giuridica adottata, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, nel periodo che va dal 5 giugno 2014 al 30 giugno 2015.
Su tali investimenti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% calcolato sul seguente differenziale: ammontare degli investimenti effettuati nel suddetto periodo e media degli investimenti eseguiti sui medesimi beni realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti.
In relazione a tale conteggio, è necessario tener conto che:
In merito al credito d’imposta maturato, il comma 4 dell’art. 18 in commento stabilisce che lo stesso va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo, e deve essere indicato nella dichiarazione in cui lo stesso e maturato ed in quelle successive in cui avviene l’utilizzo. In relazione a tale credito d’imposta, si deve tener altresì conto che:
Il comma 6 dell’art. 18 si preoccupa di prevedere regole volte ad evitare un’indebita fruizione del credito d’imposta, stabilendo che lo stesso è revocato allorché i beni oggetto dell’investimento agevolato siano ceduti a terzi, ovvero autoconsumati o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.
Ciò significa che per i beni acquisti ed agevolati nel 2014 (dal 25 giugno al 31 dicembre), la cessione non può avvenire prima 1° gennaio 2017, mentre per quelli acquisiti nel 2015 (fino al 30 giugno), l’alienazione non può avvenire fino al 31 dicembre 2017.
Ulteriore fattispecie di decadenza è stabilita nell’ipotesi di trasferimento dei beni agevolati in strutture produttive situate all’estero (anche se appartenenti alla medesima impresa), entro il termine di decadenza dell’attività di accertamento (ordinariamente entro la fine del quarto periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Il vantaggio di questa agevolazione, che sembra ricalcare molto la vecchia “Tremonti”, è di concedere non uno sconto sull’imponibile ma direttamente sull’imposta (= credito d’imposta compensabile in F24).
(Fonte: ecnews.it)