L’INPS ha fornito, con la Circolare n. 26/2015, i dati per il calcolo della contribuzione per l’anno 2015 dei soggetti iscritti alla gestione IVS degli artigiani e commercianti, riguardo alle nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito.
La Circolare ricorda che l’art. 24, comma 22, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che, con effetto dal 01.01.2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS siano incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
Pertanto l’aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2015, è pari al 22,65%.
Inoltre viene confermato che:
- per i soli iscritti alla gestione commercianti l’aliquota del 22,65% deve essere aumentata dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva destinata all’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; l’obbligo del versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31.12.2018;
- è dovuto per entrambe le gestioni (artigiani e commercianti) un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di euro 0,62 mensili (euro 7,44 annuale);
- viene confermata anche per l’anno 2015 la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
- vengono confermate anche le agevolazioni previste per coadiuvanti e coadiutori dietà inferiore a ventuno anni (riduzione di tre punti percentuali).
Quindi, tenendo presente che per l’anno 2015:
- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è pari ad € 15.548;
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 76.872; tale reddito massimale è individuale e da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa;
- per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari per il 2015 ad € 100.324 e non è frazionabile in ragione mensile;
- i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di € 15.548 sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per l’anno 2015 ad € 46.123; per i redditi superiori a € 46.123 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’art. 3-ter della L. n. n. 438/1998.
Le aliquote, le agevolazioni previste, il reddito minimale e massimale per la gestione artigiani sono riepilogate nelle seguente tabella:
REDDITO |
ETA’ SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA |
COLLABORATORE ETA’ NON SUPERIORE 21 ANNI ALIQUOTA |
Fino a € 46.123 |
22,65% |
19,65% |
Da € 46.123 fino a € 76.872(o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995). |
23,65% |
20,65% |
Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:
Artigiani |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 3.529,06(3.521,62 IVS + 7,44 maternità) |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 3.062,62(3.055,18 IVS + 7,44 maternità) |
Le aliquote, le agevolazioni previste, il reddito minimale e massimale per la gestione commercianti sono riepilogate nelle seguente tabella:
Reddito |
Età superiore 21 anni – aliquota |
Collaboratore < 21 anni – aliquota |
Fino a € 46.123 |
22,74% |
19,74% |
Da € 46.123 fino a € 76.876(o € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995). |
23,74% |
20,74% |
Il contributo calcolato sul reddito minimale sarà pari:
Commercianti |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 3.543,05(3.535,61 IVS + 7,44 maternità) |
Titolare di qualunque età e coadiuvanti o coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 3.076,61(3.069,17 IVS + 7,44 maternità) |
In merito ai termini e alle modalità di versamento, i contributi sul reddito minimale devono essere versati, mediante modello F24 calcolato direttamente dall’INPS, in quattro rate di importo fisso da pagare a scadenze prestabilite:
- I rata fissa: 18 maggio 2015;
- II rata fissa: 20 agosto 2015;
- III rata fissa: 16 novembre 2015;
- IV rata fissa: 16 febbraio 2016.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014 e di primo e secondo acconto 2015 devono essere invece effettuati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.
Infine la Circolare ricorda che l’Istituto non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.
(Fonte: ecnews.it)