Si analizzano in questo breve articolo quali sono gli adempimenti previsti per i contribuenti che ancora adottano il regime di vantaggio (detto anche regime dei “minimi”) di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011.
Anche i contribuenti minimi, al pari dei forfetari, non addebitano l’Iva nelle fatture di vendita né deducono l’imposta sulle fatture di acquisto; le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
Tuttavia, in relazione alle operazioni con l’estero la disciplina applicabile ai due regimi non sempre coincide.
Nel caso in cui il contribuente “minimo” effettui acquisti intracomunitari di beni da un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro, deve porre in essere gli adempimenti previsti indipendentemente dal volume degli acquisti, non sussistendo per tali soggetti la soglia di euro 10.000 come prevista per i contribuenti forfetari. Dovrà quindi:
Le cessioni di beni effettuate da un contribuente minimo nei confronti di un soggetto passivo d’imposta appartenente ad altro Stato UE non sono considerate cessioni intracomunitarie ma operazioni interne, senza diritto di rivalsa, nella quale l’Iva non viene evidenziata in fattura; di conseguenza, non essendo cessioni intracomunitarie, i contribuenti minimi non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.
Come chiarito nella circolare 36/E/2010, considerata l’assenza di una espressa disposizione normativa ed alla luce del principio giuridico secondo il quale la tassazione degli scambi intracomunitari avviene per i servizi nel luogo di stabilimento del committente, un contribuente minimo che effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro riceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia e deve:
Il contribuente minimo dovrà quindi iscriversi preventivamente al VIES e presentare il modello Intra 2-quater.
Nel caso di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’articolo 7-ter ricevute da operatori economici extra-UE il contribuente minimo non sarà tenuto all’iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra, mentre dovrà:
Nel caso di prestazioni di servizi rese ad operatori comunitari bisogna fare riferimento alla risoluzione 75/E/2015, la quale nonostante tratti delle prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione e dei servizi elettronici, si ritiene sia applicabile anche alle generalità di prestazioni di servizi di cui all’ articolo 7-ter.
Tale risoluzione chiarisce che a tali operazioni trova applicazione la disciplina prevista per il regime forfetario. L’operatore italiano, contribuente minimo, deve quindi:
Se le medesime prestazioni di servizi sono rese a soggetti operatori economici extra-UE il contribuente minimo non sarà tenuto all’iscrizione al VIES e alla presentazione del modello Intra ma deve emettere la fattura senza addebito di Iva riportando la dicitura “operazione non soggetta”.
Tra i requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi (e di permanenza) l’articolo 1, comma 96, lett. a), n. 2, della L. 244/2007 prevede l’impossibilità di effettuare cessioni all’esportazione; in particolare la norma richiede che, nell’anno solare precedente, non devono essere state effettuate:
(fonte: ecnews.it)