Il contratto di mantenimento è un contratto atipico ossia non previsto dal nostro codice civile; tuttavia, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15848 del 19 luglio 2011, ne ha data una definizione giuridica:
“Un contratto atipico di mantenimento è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, in cui il trasferimento della proprietà (dell’immobile) ……rappresentava il corrispettivo dell’obbligo assunto dai cessionari … di effettuare, in favore della cedente, e per l’intero arco della vita della stessa, una serie di prestazioni (“assistenza di ogni genere, anche in caso di ogni e qualsiasi infermità, …alloggio, vitto e ogni altro genere utile e necessario al sostentamento, e abbigliamento”)”.
I contratti di mantenimento sono affini alle rendite vitalizie di cui agli articoli 1872 e seguenti del C.C., quindi, comportano l’assunzione di una serie di prestazioni in capo al cessionario (es.: assistenza in caso di infermità) quale corrispettivo della cessione del bene immobile.
Ai fini della tassazione delle imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria e catastale) è necessario fissare il valore del corrispettivo delle prestazioni future che riceverà di soggetto che cede l’immobile.
Le parti del contratto sono, dunque, tenute a dichiarare nell’atto il valore della controprestazione assunta dal cessionario, determinata in via presuntiva, fermo restando che, se nel corso dello svolgimento del contratto emerge che il valore effettivo della controprestazione è differente rispetto all’importo indicato in atto, e tale modifica sia suscettibile di condurre ad una diversa applicazione dell’imposta, il contribuente è tenuto a denunciare il valore definitivo del corrispettivo, analogamente a quanto previsto dall’articolo 35, comma 1, del TUR per i contratti a prezzo indeterminato.
L’art. 1, comma 497, della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) ha introdotto una deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro previsto dall’art. 43 del Testo Unico dell’Imposta di Registro. Tale deroga trova applicazione per le cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze poste in essere nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 113/E del 25.08.2017, ha confermato l’applicabilità della regola di determinazione della base imponibile del “prezzo-valore” anche ai contratti atipici di mantenimento.
(fonte: fiscal-focus.it)