L’art. 13-ter del DL n. 83/2012 ha modificato la disciplina della responsabilità fiscale nei contratti di appalto, stabilendo, da un lato, la solidarietà dell’appaltatore con il subappaltatore per il mancato versamento dell’IVA e delle ritenute dei lavoratori dipendenti e, dall’altro, la sanzione in capo al committente nell’ipotesi di mancato versamento da parte di un appaltatore o sub-appaltatore.
Dopo una prima circolare (la n. 40/2012) l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla questione con la recente circ. n. 2/2013, in cui, tra i numerosi aspetti affrontati, ha precisato l’ambito oggettivo di applicazione della responsabilità fiscale in esame, che deve ritenersi “limitata” ai contratti di appalto (e relativi subappalti) in generale (art. 1655 c.c.), e non solo per quelli relativi al settore edile.
Focalizzando l’attenzione sulle tipologie contrattuali, la stessa Agenzia delle Entrate ritiene siano esclusi dal campo di applicazione della responsabilità solidale tutti quei contratti diversi dal contratto di appalto di opere e servizi, tra i quali vi rientrano i contratti di subfornitura, di cui alla L. 18 giugno 1998 n. 192.
Tale esclusione pare corretta, poiché il contratto di subfornitura è un accordo diverso da quello di appalto, ed è disciplinato come detto da una disposizione ad hoc, il cui art. 1 dispone che “con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”.
Tale fattispecie è tipicamente utilizzata nell’ambito di lavorazioni affidate a terzisti di beni forniti dal committente o nella produzione di beni destinati ad essere incorporati in un bene complesso. Tuttavia, a norma del successivo art. 2, comma 1 della L. n. 192/1998, il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e, a tal fine, è necessario tener conto che, ai sensi dell’art. 1326 c.c., “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte” e che, ai sensi dello stesso art. 2 della L. n. 192/1998, “costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica”.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente la forma scritta anche laddove il contratto si perfezioni mediante il semplice scambio per fax o via mail (meglio se PEC), e conferma d’ordine.
È alquanto opportuno, quindi, per evitare di incorrere nell’applicazione della responsabilità di cui all’art. 13-ter del DL n. 83/2012, verificare la presenza della forma scritta del contratto di subfornitura (sia pure nelle diverse forme descritte), in assenza della quale si potrebbe interpretare, anche da parte degli eventuali organi verificatori dell’Amministrazione finanziaria, il rapporto esistente nell’ambito del contratto di appalto, in presenza dei requisiti di cui all’art. 1655 c.c.
Su tale aspetto è bene segnalare che, in tema di responsabilità solidale prevista dalla Legge Biagi (art. 29 del DLgs. 276/2003, che prevede la responsabilità solidale in capo all’appaltante per i contributi e le retribuzioni dovuti ai dipendenti dell’appaltatore), in occasione di verifiche da parte dell’INPS, sono stati pretesi i contributi non versati dai subfornitori, motivando tale pretesa con l’assenza di forma scritta del contratto di subfornitura (ai sensi del predetto art. 2 della L. n. 192/1998), il quale è stato quindi riqualificato in contratto d’appalto.
Tale aspetto potrebbe quindi essere ripreso anche in ambito fiscale, al fine di riqualificare gli accordi di subfornitura in contratti di appalto, con conseguente applicazione della responsabilità solidale di cui all’art. 13-ter del DL n. 83/2012.
(Fonte: Eutekne.info)