Non è più previsto l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica ai contratti di locazione di singole unità abitative.
La Legge 21.2.2014, n. 9 (c.d. Destinazione Italia), ha apportato, tra l’altro, rilevanti novità in materia di prestazione energetica. Innanzitutto, l’art. 1, co. 7, dispone che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
La nuova normativa prevede che copia dell’attestato di prestazione energetica debba essere allegata al contratto, tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In sostanza, non è più previsto l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica ai contratti di locazione di singole unità abitative.
In caso di omessa dichiarazione o di mancata allegazione dell’Ape, se dovuta, è stabilito che le parti siano soggette al pagamento in solido, ed in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 ad Euro 18.000. La sanzione è da Euro 1.000 ad Euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i 3 anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione non esenta comunque dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.
L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 17, L. 24.11.1981, n. 689.
(Fonte: Fiscal Focus)