E’ stato approvato il 5 maggio, dal Consiglio dei Ministri, il nuovo Decreto Sviluppo che prevede fra le tante novità anche l’estensione della contabilità semplificata.
La novità è rappresentata dall’innalzamento dei parametri che consentono l’applicazione del regime di contabilità semplificata (400.000 euro di ricavi per le imprese di servizi e 700.000 euro di ricavi per le altre imprese).
La contabilità semplificata, prevista dall’art. 18, c. 1, del Dpr n. 600/73, è la contabilità che possono applicare le persone fisiche e le società di persone ed assimilate che, nell’anno precedente a quello in corso, e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti:
La semplificazione, rispetto al regime ordinario, consiste nell’esonero dalla tenuta dei registri obbligatori ad eccezione dei:
La contabilità semplificata, essendo una possibilità offerta dalla normativa fiscale, deve essere opzionata in sede di presentazione della prima dichiarazione annuale Iva. Nel silenzio, infatti, si presuppone la scelta per la contabilità ordinaria.
Dal primo gennaio 1997 per gli artisti e professionisti, con qualsiasi volume di affari, è previsto il regime della contabilità semplificata e, per tali soggetti, la contabilità ordinaria si applicherà solo su opzione.
Contabilità semplificata e “piccolo imprenditore”
L’innalzamento dei limiti porta ad una riflessione circa la compatibilità di tali regole con quelle del codice civile.
La contabilità semplificata è una possibilità squisitamente fiscale, dal momento che le norme, in particolare l’art. 2214 del codice civile, impongono la contabilità ordinaria a chiunque eserciti una qualsiasi attività di impresa. L’unica eccezione prevista dalle disposizioni civilistiche riguarda il piccolo imprenditore che non è obbligato alla tenuta del libro giornale e del libro inventario.
Si tratta, in definitiva, di una semplificazione molto simile a quella del regime della contabilità semplificata. Ma, l’ambito soggettivo delle due norme (civile e fiscale) non è identico.
Per piccolo imprenditore, l’art. 2083 del codice civile, intende i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il problema si pone quando un imprenditore, pur non essendo qualificabile come piccolo imprenditore, non provveda comunque a tenere il libro giornale, in quanto fiscalmente ammesso alla contabilità semplificata.
La conseguenza sarà che tale imprenditore, si comporterà in modo perfettamente lecito dal punto di i vista fiscale, ma non dal punto di vista delle norme civilistiche, con il rischio che gli possa essere contestata l’ipotesi di bancarotta documentale.
In merito alla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza 11 novembre 1999, n. 5382, che ha affermato che “Il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non ha comportato per le stesse l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili disposto dall’art. 2214 c.c. sia ai fini civili che per gli effetti penali previsti dalla legge fallimentare, sicché nel caso di inadempimento a tale obbligo si possono configurare gli elementi del reato di bancarotta semplice”. Ancor più chiara è la sentenza della Corte di Cassazione penale, sez. V, 27 novembre 1986, per la quale “L’obbligo della tenuta dei libri e scritture contabili previsto dall’art. 2214 c.c. per l’imprenditore commerciale non è stato sostituito da quello della tenuta di una contabilità semplificata previsto dal Dpr. 29 settembre 1973 n. 600”.
Infine, per le diverse finalità delle norme a confronto e delle scritture rispettivamente ivi previste, è sufficiente rilevare che l’art. 18 del D.pr citato ammette una contabilità semplificata per i contribuenti minori, facendo “salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”.
Si tratta di una questione importante alla luce delle novità introdotte dal Decreto Sviluppo, in quanto, l’ambito soggettivo individuato dalla normativa fiscale, da un lato, e da quella civilistica dall’altro, essendo diverso, porta a delle differenze rilevanti tra il piccolo imprenditore, esonerato dalla tenuta del libro giornale e del libro inventario, e le imprese che adottano il regime della contabilità semplificata. L’innalzamento dei parametri per la contabilità semplificata porterànecessariamente ad acuire tale forbice.