Snc, Sas, imprese individuali ed enti non commerciali possono usufruire del regime di contabilità semplificato.
Possono usufruire del regime di contabilità semplificata le imprese individuali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed enti non commerciali (articolo 18 , Dpr 600/73) se nel 2010 hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 400mila euro (anziché 309.874 ,14) per le imprese che svolgono prestazioni di servizi e a 700mila euro (anziché 516 .456,90) per le altre attività.
Lo prevede l ‘articolo 7, comma 2, lettera m, del “Dl sviluppo” (70/2011) convertito nella legge 106/2011.
L’ innalzamento ha effetto dal 14 maggio 2011.
In base alla circolare delle Entrate n. 80/2001, emanata in occasione di un precedente innalzamento, è possibile cambiare il regime in corso d’anno.
Occorre prestare attenzione poiché la “discesa” nel regime di contabilità semplificata può comportare la tassazione di alcuni accantonamenti esistenti in bilancio. La materia è regolata dal Dm 27 settembre 1989: l’articolo 3, dispone che i fondi di accantonamento in sospensione d’imposta, nell’ipotesi di passaggio in regime di contabilità semplificata, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui avviene il passaggio. Quindi, generalmente, tutti i fondi di riserva da rivalutazione monetaria diventano tassabili.
Invece, il fondo perdite presunte su crediti può essere mantenuto e utilizzato annotandolo nel registro Iva acquisti.
(fonte: Il Sole 24 Ore)