La Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, da alcuni giorni, ha spedito decine di migliaia di lettere, con le quali ai contribuenti sono offerti “alcuni elementi di valutazione relativi ai redditi dichiarati nel 2011 (anno d’imposta 2010)”.
Arrivano, in sostanza, segnalazioni circa ipotizzate incompatibilità del reddito complessivo dichiarato per il 2010 con le spese indicate nel prospetto e con le altre spese di diversa natura sostenute nel medesimo anno; è la stessa comunicazione già inviata a maggio dello scorso anno, quando analoghe lettere furono inviate ad alcuni contribuenti anch’essi ritenuti non “in linea” con il reddito sinteticamente attribuibile.
Si tratta in pratica di un avvertimento in tema di applicazione del c.d. “redditometro” ossia della congruità dei redditi dichiarati con le spese fatte nello stesso anno dal contribuente.
Nella lettera viene “sottolineato” al contribuente che la “comunicazione ha finalità esclusivamente informative e pertanto non è necessaria, da parte sua, alcuna risposta”, da cui la concreta irrilevanza anche dell’eventuale inerzia del ricevente: tuttavia, ci sia consentito promuovere qualche appunto.
In primo luogo, appare singolare che l’Agenzia affermi, testualmente, che “per tutelare la sua riservatezza, nel prospetto non è precisato l’ammontare delle spese rilevate dalle banche dati dell’Agenzia, nel presupposto che le siano certamente note, in quanto relative alla recente annualità 2010”.
Ora, a parte il fatto che se la Pubblica Amministrazione mi scrive non possono emergere profili di tutela della riservatezza, la singolarità sta nel fatto che al contribuente viene richiesta la segnalazione, tramite posta elettronica o a mezzo telefono, di errori o incongruenze: ma,senza conoscere l’importo che il Fisco attribuisce, poniamo, a titolo di spesa per ristrutturazione edilizia o per polizze assicurative, sarà ben difficile che il destinatario della “lettera di maggio” sia in grado di rilevare l’eventuale errore in cui è eventualmente incorso il “cervellone” dell’Anagrafe tributaria.
Ma c’è di più, in quanto l’Agenzia suggerisce “di considerare con attenzione questa comunicazione e le opportunità di ravvedimento offerte dalla normativa fiscale”: anche questo passaggio è meritevole, ma mostra un problema non di poco conto.
Premesso che come detto il contribuente non è in grado di verificare la bontà di questa segnalazione, in quanto è all’oscuro degli importi assunti a parametro di riferimento, un ipotetico “ravvedimento” è letteralmente impossibile, non soltanto perché manca il dato “di partenza” ma anche, per non dire soprattutto, quello “di arrivo”.
Ad oggi, infatti, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora completato il percorso di elaborazione del nuovo strumento di accertamento sintetico ridisegnato dal DL n. 78/2010 convertito: per cui, anche laddove si volesse attribuire al “nuovo redditometro” una funzione di indicatore del reddito imponibile della persona fisica destinataria della lettera, per il contribuente è attualmente impossibile conoscere l’esatto posizionamento della proprio livello reddituale “congruo”, stante l’assenza del provvedimento attuativo e del software di calcolo relativi al nuovo art. 38 del DPR n. 600/1973.
A questo punto, per i destinatari non resta che tenere conto della “segnalazione” ricevuta e riscontrare la documentazione relativa al periodo d’imposta 2010 nell’attesa di un’eventuale “chiamata” del Fisco: che, in esito al nuovo procedimento di accertamento sintetico sarà addirittura duplice, per l’espressa previsione normativa del citato art. 38, che prevede, dapprima, una richiesta di dati e documenti, ex art. 32 del DPR n. 600/1973 e, successivamente e nel caso in cui il procedimento sia ritenuto meritevole di prosecuzione, l’avvio del contradditorio da accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. n. 218/1997.
(Fonte: Eutekne.info)